VACCINO ASTRAZENECA E REAZIONE AVVERSA

 

Il decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 21 del 27-01-2022, all’art. 20, comma 1, ha così stabilito: “All’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana.

Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di indennizzo è disciplinato dall’articolo 3, comma 1, primo periodo della legge 210/1992, a norma del quale I soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni … . I termini decorrono dal momento in cui, … l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

Affinché tale termine decorra è innanzi tutto necessario che il danneggiato sia consapevole della correlazione tra il pregiudizio subito e la vaccinazione.

Il Dipartimento Militare di medicinale legale di La Spezia, territorialmente competente, su richiesta della Asl ha acquisito la documentazione e, dopo aver sottoposto il cittadino ad un accertamento sanitario, ha  sancito il nesso causale tra la vaccinazione e l’insorgenza delle patologie denunciate, scrivendo nel verbale che “Il manifestarsi della piastrinopenia immunomediata (Itp) cronica che ha colpito il signor XXXX  a distanza di pochi giorni dalla prima procedura vaccinale con vaccino Astrazeneca per Covid-19 costituisce certamente una reazione avversa grave (risposta nociva e non intenzionale a una vaccinazione per la quale è possibile stabilire una relazione causale o concausale con la vaccinazione stessa) potenzialmente innescata dalla procedura stessa, in soggetto fino ad allora sano.

La Asl  di Genova e la Commissione Medica Ospedaliera di La Spezia hanno così dato il via libera al risarcimento spettante al cittadino per danno da vaccinazione, considerata la “menomazione permanente dell’integrità psicofisica”, con un indennizzo vitalizio sottoforma di assegno bimestrale di importo pari, secondo le ultime tabelle ministeriali, a 1740,77 euro.

Nel nostro ordinamento, sul principio di solidarietà si fonda la legge n. 210/1992 sull’indennizzo conseguente a vaccinazione obbligatoria o anche solo raccomandata, per quanto riguarda i vaccini anti Covid-19. E dunque, sussiste un presidio concreto. Il problema, semmai, è dimostrare, in sede amministrativa, che la patologia riscontrata sia una conseguenza della somministrazione del vaccino.

 

Per quanto riguarda le complicanze trombotiche, un avallo alla prova del nesso causale potrebbe essere fornito dalla stessa ammissione di Astra-Zeneca, sebbene riferita, dalla stessa casa farmaceutica, a casi sostanzialmente eccezionali.