Con la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. Lav., 16 ottobre 2025 è stata accertata la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per una polmonite da legionella in quanto veniva accertata la presenza di “Legionella pneumophila” in campioni di acqua prelevati dall’impianto idrico- sanitario, inclusi i servizi igienici e gli spogliatoi utilizzati dal dipendente.
In tema di NASPI, il requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” risulta integrato da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione ed alla relativa contribuzione
Cassazione Sent 13567 del 21-05-2025 Naspi
L’art. 39, comma 8, del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di colf e badanti, nel disporre che: “In caso di morte del datore di lavoro i familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso..” ha la finalità di estendere ai coabitanti, a prescindere dalla qualità di eredi, una responsabilità solidale ad autonomo titolo, ma non deroga alle norme generali in tema di responsabilità degli eredi, i quali rispondono di tutti i debiti facenti capo al de cuius non soltanto con i beni oggetti del patrimonio dell’estinto, ma, altresì, nel caso in cui questi ultimi non siano sufficienti al loro assolvimento, con il proprio patrimonio personale.
Il carcinoma del colon retto rappresenta una delle più frequenti cause di morte per neoplasia nei paesi occidentali. La sua incidenza è in aumento in tutto il mondo ed in Europa vengono diagnosticati ogni anno circa 200.000 casi.
Tale neoplasia è rara prima dei 40 anni, presentandosi più frequentemente intorno ai 60 anni. L’incidenza nei due sessi non mostra differenze per quanto riguarda la localizzazione colica, mentre a livello rettale sembra essere leggermente più frequente nel sesso maschile. Le sedi più colpite sono il retto (50% dei casi) ed il sigma (20% dei casi), il colon ascendente ed il trasverso con la flessura splenica sono interessati rispettivamente nel 16% e nell’8% dei casi.
Il 70% dei pazienti si presenta alla diagnosi con malattia chirurgicamente aggredibile, il 30% con malattia metastatica; il 25% dei pazienti operati radicalmente presenterà una ripresa di malattia dopo un tempo variabile.
La sua eziologia è tuttora sconosciuta, anche se studi epidemiologici hanno identificato, tra i possibili fattori di rischio:
– le abitudini alimentari: alcune osservazioni attribuiscono ad una dieta povera di fibre e ricca di grassi un ruolo importante. Le ipotesi riguardo ai meccanismi con cui la dieta potrebbe influenzare lo sviluppo della neoplasia sono diverse;
– fattori genetici: è possibile identificare molte sindromi ereditarie associate alla presenza di polipi adenomatosi e ad alto rischio di sviluppare neoplasie del grosso intestino. La poliposi familiare adenomatosa è una malattia ereditaria trasmessa con un meccanismo autosomico dominante caratterizzata dalla presenza di centinaia o migliaia di polipi adenomatosi in cui, in assenza del trattamento, lo sviluppo del carcinoma è la regola (100%) ed avviene in età giovanile-adulta, alcuni anni dopo la comparsa dei polipi. Nella sindrome di Lynch (HNPCC, cancro colorettale ereditario senza poliposi) il processo neoplastico interessa, oltre il colon-retto, anche lo stomaco, l’ovario e la mammella. Una suscettibilità ereditaria e non una vera e propria sindrome come le precedenti, sarebbe responsabile dello sviluppo del carcinoma nei soggetti che presentano una storia familiare della malattia;
– polipi neoplastici: la trasformazione maligna è più frequente negli adenomi villosi (35-40%) e tubulo-villosi (16-22%) rispetto ai tubulari (1-4%), e nelle lesioni multiple ed in quelle con maggiori dimensioni (oltre i 2.5 cm);
– malattie infiammatorie intestinali: la storia naturale della colite ulcerosa può essere contrassegnata dallo sviluppo di un carcinoma del colon-retto, a sua volta condizionato dalla durata e dall’estensione della malattia. Il rischio è circa 20 volte superiore a quello della popolazione generale per i pazienti con una malattia datante da più di 10 anni. Rilievi analoghi, ma a livelli estremamente più bassi, sono stati riscontrati anche nel morbo di Crohn.
La neoplasia può presentarsi a livello clinico con una serie di sintomi e segni che oltre allo stadio della malattia, dipendono anche dalla sua localizzazione nei vari tratti in cui il colon ed il retto vengono suddivisi.
Le lesioni che si sviluppano a livello del colon destro (ascendente) sono in genere vegetanti, spesso di notevoli dimensioni, talvolta ulcerate e facilmente sanguinanti. Sul piano clinico possono determinare: anemia secondaria allo stillicidio cronico e costante di sangue dalla neoplasia ulcerata (sangue difficilmente osservabile macroscopicamente nelle feci); dolore di tipo gravativo, non molto intenso, subcontinuo, localizzato ai quadranti addominali di destra e talvolta all’epigastrio. Può essere associata una vaga sintomatologia dispeptica; astenia, per lo più correlata all’anemizzazione; massa palpabile all’emiaddome destro di solito nelle fasi avanzate di malattia; anoressia e dimagrimento.
Gli adenocarcinomi, nell’ambito dei quali vengono annoverate anche le rare forme mucinose, a cellule ad anello con castone, squamocellulari e le forme indifferenziate, rappresentano il 95% delle neoplasie del grosso intestino. I rimanenti istotipi comprendono carcinoidi, sarcomi e linfomi.
Il carcinoma del colon retto può diffondere attraverso varie vie: per continuità: infiltrando in profondità la parete intestinale; per contiguità: infiltrando organi vicini con possibile formazione di fistole nel tenue, nella vescica, nello stomaco, ecc.; per propagazione endocavitaria: causando carcinosi peritoneale e talvolta metastatizzazione a livello pelvico; per via linfatica: le stazioni linfatiche del colon seguono il decorso dei vasi sanguigni e le stazioni linfonodali sono quelle pericoliche, paracoliche ed intermedie. Il retto ha tre vie di deflusso linfatico: una superiore che drena la porzione superiore del retto ed anche parte di quella inferiore, una media per la porzione inferiore del retto e per il canale anale, ed una inferiore per il canale e l’orifizio anale; per via ematica: il fegato, in primo luogo ed il polmone rappresentano la sede più frequente di metastasi; sono state riscontrate talvolta metastasi a livello osseo.
Sono molti i sistemi proposti per la stadiazione dei tumori del colon-retto, ma attualmente si utilizzano più comunemente la classificazione TNM e le classificazioni associate AJCC (American Joint Commettee on cancer) e UICC (Union Internationale contre le Cancer) per avere una stadiazione separata e parallela sia del tumore primitivo, sia del coinvolgimento linfonodale, che delle metastasi a distanza.
Lo stadio iniziale della malattia, infatti, è il più importante fattore predittivo della sopravvivenza che risulta essere, a 5 anni, dell’85-90% per i pazienti in stadio A di Dukes e di circa il 60% per quelli in stadio B; tale sopravvivenza si riduce ulteriormente ad un valore del 40% in caso di coinvolgimento linfonodale ed è inferiore al 5% in caso di metastasi a distanza.
Dopo asportazione chirurgica radicale, la sopravvivenza globale a 5 anni varia dal 55% al 75%, mentre dopo la resezione chirurgica presuntivamente curativa per metastasi epatiche o polmonari, è del 25-30%. La prognosi è peggiore nei soggetti giovani al di sotto dei 30 anni, perché di solito la diagnosi è tardiva, e si ha spesso la presenza di un adenocarcinoma mucoide ad alto grado (53% nei soggetti giovani, contro il 20% negli anziani), con frequenti metastasi linfonodali.
La chirurgia può essere utile, e talora indispensabile, nella malattia avanzata, per prevenire complicanze, come occlusioni, sanguinamenti o perforazioni, oppure per asportare recidive locoregionali o metastasi a distanza (al fegato, polmone, ecc.), talora con intento curativo.
La chemioterapia adiuvante è quel trattamento che viene somministrato dopo l’intervento chirurgico di asportazione radicale del tumore, al fine di ridurre il rischio che la malattia si ripresenti. Il 5-fluorouracile (5-FU), fluoropirimidina appartenente al gruppo degli antimetaboliti, sin dalla sua introduzione, risalente a circa 40 anni fa, rappresenta a tutt’oggi, il farmaco di scelta nel trattamento del carcinoma del colon retto. Altri chemioterapici usati in passato in monochemioterapia come alcune nitrosuree, la mitomicina C, il ftoraful, non hanno mostrato, in termini di risposte o sopravvivenza, un vantaggio rispetto al 5 fluorouracile usato da solo. La somministrazione in bolo di 5-FU con acido folinico (AF) 5 giorni al mese per 6 mesi è considerato il trattamento standard adiuvante nei pazienti in stadio III, capace di determinare un incremento della sopravvivenza assoluta pari al 5-10%, rispetto ai pazienti che non hanno ricevuto chemioterapia adiuvante.
In letteratura, sono presenti molteplici pubblicazioni scientifiche che riportano dati scientifici in merito ad una possibile correlazione tra i lavoratori esposti ad asbesto, affermando che il rischio per le neoplasie dello stomaco, del colon e del retto è stato stimato triplo (Selikoff Ij, et al 1964 – Selikoff Ij, et al 1967). Asbestos Exposure and Neoplasia. Selikoff Ij, Churg J, Hammond Ec. Jama.1964 Apr 6;188:22-6 Asbestosis and neoplasia. Selikoff IJ, Bader RA, Bader ME, Churg J, Hammond EC. Am J Med. 1967 Apr;42(4):487-96.
A favore di questa correlazione vi è anche la pubblicazione Asbestos and gastrointestinal cancer. A review of the literature ed il testo: “I tumori professionali” di C. Marmo et al., ed. SEU 2000”, nella quale viene ammessa la Del tutto recentemente, si è occupato del problema il prof. C. P. Campobasso, titolare della cattedra di medicina legale dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, il quale, insieme con i suoi collaboratori, nel settembre 2023, ha presentato al congresso della Società Italiana di Medicina Legale (SIMLA) un interessante lavoro sulla “Neoplasia colon-rettale amianto o non amianto: questo il dilemma”, concludendo che è necessario proseguire negli studi per risolvere definitivamente il ruolo, quanto meno concausale, dell’amianto nella genesi del carcinoma del colon retto, in considerazione del fatto che la International Agency of Research on Cancer riconosce una relazione positiva tra l’esposizione all’amianto e l’insorgenza del cancro del colon-retto con un aumento statisticamente significativo della mortalità legata all’esposizione cumulativa
Colorectal Cancer: 35 Cases in Asbestos-Exposed Workers. Porzio A, Feola A, Parisi G, Lauro A, Campobasso CP. Healthcare (Basel). 2023 Nov 30;11(23):3077.
In questi sensi la recente sentenza del Tribunale di Napoli – che si allega. sentenza colon amianto
La valutazione della cancerogenicità dell’esposizione professionale come vigili del fuoco
Nel giugno 2022, 25 scienziati di otto paesi si sono incontrati presso l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) a Lione, in Francia, per finalizzare la loro valutazione della cancerogenicità dell’esposizione professionale come vigili del fuoco.
L’esposizione professionale come vigile del fuoco è stata classificata come “cancerogeno per l’uomo” (Gruppo 1) sulla base di prove “sufficienti” per il cancro negli esseri umani. Il gruppo di lavoro ha concluso che c’erano prove “sufficienti” nell’uomo per il mesotelioma e il cancro alla vescica. C’erano prove “limitate” nell’uomo per i tumori del colon, della prostata e dei testicoli, e per il melanoma e il linfoma non Hodgkin. C’erano anche “forti” prove meccanicistiche che l’esposizione professionale come vigile del fuoco mostra le seguenti caratteristiche chiave degli agenti cancerogeni negli esseri umani esposti: “è genotossico”, “induce alterazioni epigenetiche”, “induce stress ossidativo”, “induce infiammazione cronica” e ” modula gli effetti mediati dai recettori”. Le prove relative al cancro in modelli animali sperimentali erano “inadeguate” perché non erano disponibili studi.
L’esposizione professionale come vigile del fuoco è complessa e comprende una varietà di rischi derivanti da incendi e eventi non correlati all’incendio. I vigili del fuoco possono avere ruoli, responsabilità e impieghi diversi (ad esempio, a tempo pieno, part-time o volontario) che variano ampiamente tra i paesi e cambiano nel corso della loro carriera. I vigili del fuoco rispondono a vari tipi di incendi (ad esempio, incendi di strutture, terreni incolti e veicoli) e altri eventi (ad esempio, incidenti stradali, incidenti medici, rilascio di materiali pericolosi e crolli di edifici). Gli incendi nelle terre selvagge stanno invadendo sempre più le aree urbane. I cambiamenti nei tipi di incendi, materiali da costruzione, dispositivi di protezione individuale (DPI) e ruoli e responsabilità tra i vigili del fuoco hanno portato nel tempo a cambiamenti sostanziali nell’esposizione dei vigili del fuoco.
I vigili del fuoco possono essere esposti ai prodotti della combustione di incendi (ad es. idrocarburi policiclici aromatici [IPA] e particolato), materiali da costruzione (ad es. amianto), sostanze chimiche nelle schiume antincendio (ad es. sostanze perfluorurate e polifluorurate [PFAS]), ritardanti di fiamma, diesel scarico e altri rischi (p. es., lavoro notturno e radiazioni ultraviolette o di altro tipo). L’assorbimento degli effluenti del fuoco o di altre sostanze chimiche può avvenire per inalazione e assorbimento cutaneo ed eventualmente per ingestione. I vigili del fuoco si affidano ai DPI per ridurre la loro esposizione. L’autorespiratore viene spesso indossato durante le attività antincendio che coinvolgono strutture o veicoli, ma meno comunemente durante l’estinzione degli incendi in terre selvagge, dove i vigili del fuoco possono essere schierati per incendi più volte all’anno e rimanere vicino al fuoco per diverse settimane. L’assorbimento cutaneo di sostanze chimiche può verificarsi anche nei vigili del fuoco che indossano DPI a causa di limitazioni di progettazione, adattamento, manutenzione o decontaminazione. Inoltre, possono verificarsi esposizioni quando i vigili del fuoco non stanno attivamente combattendo gli incendi e non indossano DPI.
Dalla precedente classificazione della lotta antincendio (come “possibilmente cancerogena per l’uomo”, Gruppo 2B) da parte delle monografie IARC nel 2007,
molti nuovi studi hanno studiato l’associazione tra l’esposizione professionale come vigile del fuoco e il rischio di cancro negli esseri umani. Nella presente valutazione sono stati presi in considerazione un totale di 52 studi di coorte e caso-controllo, 12 case report e sette meta-analisi. Il gruppo di lavoro ha anche condotto una meta-analisi che incorporava studi di coorte sui vigili del fuoco pubblicati fino a giugno 2022. Più di 30 studi di coorte non sovrapposti che seguivano i vigili del fuoco per cancro nel tempo sono stati considerati più informativi per la valutazione e sono stati condotti in Asia, Europa , Nord America e Oceania.
Sulla base delle prove epidemiologiche disponibili, il gruppo di lavoro ha concluso che esiste un’associazione causale tra l’esposizione professionale come vigile del fuoco e il mesotelioma e il cancro della vescica. Sette studi che esaminano l’incidenza del mesotelioma tra i vigili del fuoco sono stati inclusi nella meta-analisi. Per questi studi combinati, la meta-analisi del gruppo di lavoro ha stimato un rischio maggiore del 58% (95% CI 14-120%) per il mesotelioma tra i vigili del fuoco rispetto alla maggior parte della popolazione generale. L’eterogeneità nella stima era bassa nel gruppo di studi ( I 2=8%). L’esposizione all’amianto nella lotta antincendio è un plausibile agente causale a sostegno delle associazioni osservate. Si è ritenuto improbabile che la confusione dovuta a fonti di esposizione al di fuori della lotta antincendio e altri pregiudizi potessero spiegare l’entità e la coerenza dei risultati dello studio.
Associazioni positive per l’incidenza del cancro alla vescica sono state osservate in modo coerente in diversi studi di coorte di vigili del fuoco rispetto principalmente alla popolazione generale. Nella meta-analisi di dieci studi del gruppo di lavoro, la stima del rischio aumentato era di piccola entità (16%) ma era statisticamente precisa e presentava una bassa eterogeneità (IC 95% 8–26%, I 2=0). Questa stima era coerente con due ulteriori studi di coorte di qualità superiore sull’incidenza del cancro che utilizzavano una definizione leggermente ampliata di cancro alla vescica e con i risultati degli studi sulla mortalità per cancro alla vescica. Inoltre, è stato ritenuto probabile un confondimento negativo causato dal fumo, poiché nella maggior parte degli studi sono stati osservati minori rischi di cancro ai polmoni tra i vigili del fuoco e potrebbero aver portato a associazioni sottostimate per il cancro alla vescica rispetto alla popolazione generale. In uno studio di coorte statunitense riunito, un’associazione positiva nelle analisi di esposizione-risposta con l’aggiustamento per la durata del rapporto di lavoro ha suggerito che il pregiudizio tra lavoratori sani e sopravvissuti potrebbe aver attenuato le associazioni in altri studi che non avevano tale aggiustamento. Le esposizioni dei vigili del fuoco a noti e sospetti cancerogeni della vescica umana (ad es. IPA e fuliggine) sono state considerate agenti causali plausibili a sostegno delle associazioni osservate per il cancro della vescica.
Sono state osservate associazioni positive credibili per i tumori del colon, della prostata e dei testicoli e per il melanoma e il linfoma non Hodgkin, sulla base delle stime degli studi di coorte inclusi nella meta-analisi e della considerazione del più ampio corpus di prove. Tuttavia, come spiegazione dei risultati positivi, non è stato possibile escludere ragionevolmente la distorsione da una maggiore sorveglianza medica e rilevamento nei vigili del fuoco, o la confusione dovuta alle caratteristiche fisiche e allo stile di vita. Le preoccupazioni per il bias di sorveglianza erano particolarmente salienti per i tumori più comunemente indolenti o schermati come la prostata e il colon, che sono stati supportati dall’osservazione di associazioni attenuate o nulle negli studi sulla mortalità rispetto all’incidenza. Per alcuni di questi tipi di cancro, elevata eterogeneità nelle stime della meta-analisi, risultati positivi incoerenti da studi informativi, o poche prove per esposizioni antincendio note per essere associate a questi tipi di cancro hanno anche ridotto la fiducia in una conclusione causale. Per questi motivi, per questi cinque tipi di cancro è stata raggiunta una determinazione di evidenze “limitate”.
L’evidenza del cancro umano per tutti gli altri tipi di cancro era “inadeguata”, compresi i tumori del polmone e della tiroide. Nella maggior parte degli studi e nella meta-analisi, l’incidenza e la mortalità del cancro del polmone erano inferiori tra i vigili del fuoco rispetto alla popolazione generale; si presumeva che fosse probabile un confondimento negativo da parte del fumo e un pregiudizio per l’assunzione di lavoratori sani. Il bias di sorveglianza è stato considerato una probabile spiegazione del più alto tasso di incidenza del cancro alla tiroide osservato nei vigili del fuoco rispetto alla popolazione generale.
La valutazione dell’evidenza meccanicistica si è basata sulle esposizioni associate alla struttura di combattimento e agli incendi boschivi e sull’impiego come vigile del fuoco. Nei vigili del fuoco sono state osservate prove coerenti e coerenti di effetti genotossici: è stato riscontrato un aumento della frequenza degli addotti IPA-DNA nel sangue; l’aumento della mutagenicità urinaria, il danno al DNA nel sangue e la frequenza del micronucleo nelle cellule buccali sono stati associati a esposizioni legate alla lotta agli incendi. La genotossicità è stata osservata anche in sistemi sperimentali rilevanti: estratti organici delle emissioni di combustione rilevanti per l’esposizione antincendio hanno aumentato la frequenza dei micronuclei in una linea cellulare umana e delle mutazioni nei batteri. La prova degli effetti epigenetici è stata osservata nei vigili del fuoco, sulla base dei cambiamenti nella metilazione del DNA del sangue nei loci nei geni correlati al cancro. Studi di associazione sull’intero epigenoma tra i vigili del fuoco hanno mostrato cambiamenti persistenti nella metilazione del DNA associati a proxy per l’esposizione cumulativa e alterazioni della metilazione del DNA associate agli anni di servizio o alle concentrazioni di PFAS nel sangue. Alterazioni legate all’esposizione nell’espressione dei microRNA associati al cancro sono state osservate anche nel sangue dei vigili del fuoco. L’esposizione professionale come vigile del fuoco ha indotto danni ossidativi al DNA nel sangue e marcatori di stress ossidativo nelle urine.
Nei vigili del fuoco è stata osservata un’infiammazione acuta e persistente. Marcatori infiammatori delle vie aeree e sistemici, come IL-6 e IL-8, sono stati associati a esposizioni legate alla lotta agli incendi. Inoltre, nei vigili del fuoco sono stati segnalati declini della funzione polmonare associati a cambiamenti nei marcatori infiammatori e iperreattività bronchiale associata all’esposizione. Una minoranza del gruppo di lavoro considerava l’evidenza dell’infiammazione cronica solo indicativa; tuttavia, la maggioranza ha ritenuto le prove coerenti e coerenti per questa caratteristica chiave. Sono state trovate prove coerenti e coerenti che l’esposizione professionale come vigile del fuoco modula gli effetti mediati dai recettori, come mostrato dall’attivazione del recettore degli idrocarburi arilici.
L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), l’agenzia per il cancro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha valutato la cancerogenicità dell’esposizione professionale dei vigili del fuoco.
Un gruppo di lavoro composto da 25 esperti internazionali, inclusi 3 specialisti invitati, provenienti da 8 paesi, è stato convocato dal programma IARC Monographs per una riunione a Lione.
Dopo aver esaminato approfonditamente la letteratura scientifica disponibile, il gruppo di lavoro ha classificato l’esposizione professionale dei vigili del fuoco come cancerogena per l’uomo (Gruppo 1), sulla base di prove sufficienti per il cancro negli esseri umani.
Un riassunto delle valutazioni finali è stato pubblicato online su The Lancet Oncology.1 La valutazione dettagliata sarà pubblicata nel 2023 come Volume 132 delle IARC Monographs.
Prove di cancro negli esseri umani
L’esposizione professionale dei vigili del fuoco causa il cancro. Sono state trovate prove sufficienti di cancro negli esseri umani per i seguenti tipi di cancro: mesotelioma e cancro alla vescica.
Sono state trovate prove limitate di cancro negli esseri umani per i seguenti tipi di cancro: cancro al colon, cancro alla prostata, cancro ai testicoli, melanoma cutaneo e linfoma non-Hodgkin.
Forti prove meccanicistiche
Sono state trovate forti prove meccanicistiche negli esseri umani esposti che l’esposizione professionale dei vigili del fuoco presenta 5 delle 10 caratteristiche chiave (KC) dei cancerogeni:2 “è genotossico” (KC2), “induce alterazioni epigenetiche” (KC4), “induce stress ossidativo” (KC5), “induce infiammazione cronica” (KC6) e “modula effetti mediati da recettori” (KC8).
1 Demers P, DeMarini D, Fent K, Glass D, Hansen J, Adetona O, et al. (2022). Carcinogenicity of occupational exposure as a firefighter. Lancet Oncol, Published online 30 June 2022; https://doi.org/10.1016/S1470-2045(22)00390-4
2 La valutazione dei meccanismi cancerogeni è una parte impegnativa dell’identificazione dei pericoli, poiché i dati su questo argomento sono abbondanti e diversificati. Un approccio di valutazione basato su 10 caratteristiche chiave dei cancerogeni umani (doi: 10.1158/1055-9965.epi-19-1346) fornisce un modo olistico e imparziale per affrontare questa sfida. Le caratteristiche chiave dei cancerogeni sono state introdotte per facilitare la considerazione sistematica delle prove meccanicistiche nelle valutazioni delle IARC Monographs.
Esposizione dei vigili del fuoco
Ci sono più di 15 milioni di vigili del fuoco in tutto il mondo. Il termine “vigili del fuoco” comprende un gruppo eterogeneo di lavoratori retribuiti e non retribuiti in contesti industriali, municipali e forestali, nell’interfaccia urbano-forestale e in altre situazioni. In alcuni contesti, le esposizioni dei vigili del fuoco sono diventate più frequenti nel tempo, a causa degli impatti del cambiamento climatico.
I vigili del fuoco intervengono in vari tipi di incendi, come quelli di edifici, foreste e veicoli, oltre che in altri eventi (ad esempio incidenti stradali e crolli di edifici).
I vigili del fuoco sono esposti a una complessa miscela di prodotti di combustione provenienti dagli incendi (ad esempio idrocarburi policiclici aromatici, composti organici volatili, metalli e particolato), gas di scarico diesel, materiali da costruzione (ad esempio amianto) e altri rischi (ad esempio stress da calore, lavoro a turni e radiazioni ultraviolette e altre). Inoltre, l’uso di ritardanti di fiamma nei tessuti e di inquinanti organici persistenti (ad esempio sostanze per- e polifluorurate) nelle schiume antincendio è aumentato nel tempo.
Questa miscela può includere molti agenti già classificati dal programma IARC Monographs nel Gruppo 1 (cancerogeni per l’uomo), Gruppo 2A (probabilmente cancerogeni per l’uomo) e Gruppo 2B (possibilmente cancerogeni per l’uomo). L’esposizione dermica, l’inalazione e l’ingestione sono vie comuni di esposizione, e studi sui biomarcatori tra i vigili del fuoco hanno rilevato livelli elevati di marcatori di esposizione a idrocarburi policiclici aromatici, ritardanti di fiamma e inquinanti organici persistenti.
La ragione giustificatrice del contratto di somministrazione a termine, oltre che specificata per iscritto fin dall’inizio nel contratto, deve essere realmente temporanea, nel senso che la durata delle missioni presso una impresa utilizzatrice deve rispondere pur sempre ad una esigenza di temporaneità. Il legislatore ha previsto che al lavoro somministrato temporaneo si possa ricorrere non sempre ma solo per un periodo limitato e per una esigenza che valga a giustificarlo in quel periodo e sia in stretta correlazione (nesso causale) con la durata della somministrazione a termine.
Non solo, dunque, si deve trattare di necessità temporanee, come chiaramente si desume dal collegamento fra la previsione della natura oggettiva dei presupposti e la temporaneità del rapporto, ma l’onere di provare l’esistenza delle ragioni oggettive e la temporaneità delle stesse, secondo i principi generali, è posto a carico del datore di lavoro (ossia del soggetto che si avvantaggia della deroga alla disciplina del rapporto a tempo indeterminato).
Sul punto, la recente, consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la normativa europea, tenuto conto che le indicazioni della Corte di Giustizia, in un caso che rientra nella sfera applicativa dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2008/104, implicano: a) nell’ambito dei parametri della direttiva 2008/104, spetta a uno Stato membro garantire che il proprio ordinamento giuridico nazionale contenga misure idonee a garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione al fine di prevenire il ricorso a missioni successive con lo scopo di eludere la natura interinale dei rapporti di lavoro disciplinati dalla direttiva 2008/104; b) il principio di interpretazione conforme al diritto dell’Unione impone al giudice del rinvio di fare tutto ciò̀ che rientra nella sua competenza, prendendo in considerazione tutte le norme del diritto nazionale, per garantire la piena efficacia della direttiva 2008/104 sanzionando l’abuso in questione ed eliminando le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione (in questi termini le conclusioni dell’Avvocato Generale Sharpston depositate il 23 aprile 2020 nella causa JEI c. KG, C-681/18) (Cass., n. 29570 del 10/5/2022).
Pertanto, il giudice di merito è chiamato ad un accertamento che non si limiti alla verifica del rispetto dei presupposti di legge in relazione alla durata complessiva della somministrazione di manodopera ma, in concreto, a verificare che, attraverso tale strumento, non vengano deluse le disposizioni della direttiva 2008/104; ove il lavoratore venga destinato, con missioni successive, presso la stessa impresa utilizzatrice per un tempo maggiore di quello che possa ragionevolmente qualificarsi come temporaneo, in assenza di una spiegazione obiettiva delle ragioni, la somministrazione dovrebbe essere considerata illegittima.
Sul punto la Cassazione (sentenza n.23495/2022) ha affermato che “… l’art. 1344 c.c. è già stato evocato come strumento utile per evitare che, attraverso ripetute assunzioni a tempo determinato, sia possibile porre in essere una condotta che integri una frode alla legge, e quindi quale misura adeguata e idonea a prevenire abusi nel susseguirsi di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, affidando al giudice del merito il compito di desumere da “elementi quali il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l’arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l’uso deviato e fraudolento del contratto a termine” (v. Cass. n. 59 del 2015; Cass. n. 14828 del 2018). …” (cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 23494/2022 del 27-07-2022).
Con sentenza n.4322 del 5.12.2024 ha affermato che …il contratto di somministrazione a termine deve rispondere pur sempre ad una esigenza di temporaneità, seppure non più necessariamente tipizzata. Il legislatore ha previsto che al lavoro somministrato temporaneo si possa ricorrere non sempre ma solo per un periodo limitato e per una esigenza che valga a giustificarlo in quel periodo e sia in stretta correlazione (nesso causale) con la durata della somministrazione a termine.
Non solo, dunque, si deve trattare di necessità temporanee, come chiaramente si desume dal collegamento fra la previsione della natura oggettiva dei presupposti e la temporaneità del rapporto, ma l’onere di provare l’esistenza delle ragioni oggettive e la temporaneità delle stesse, secondo i principi generali, è posto a carico del datore di lavoro (ossia del soggetto che si avvantaggia della deroga alla disciplina del rapporto a tempo indeterminato).
Sembra evidente che la reiterazione dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso il medesimo utilizzatore è possibile solo ove ciò riguardi un lasso di tempo che possa essere ragionevolmente qualificato come «temporaneo», tenendo in conto che la temporaneità non dovrebbe caratterizzare solo l’invio in missione del lavoratore assunto a termine dall’agenzia presso la ditta utilizzatrice, ma anche la stessa decisione di ricorrere alla somministrazione di manodopera, che dovrebbe richiedere sempre e comunque una ragione temporanea posta alla sua base.
Di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6898/2024, è intervenuta sul tema del contratto di somministrazione reiterato più volte presso lo stesso utilizzatore, ribadendo che… spetterà alla Corte di rinvio, nell’esaminare la questione, finora rimasta non considerata, della prospettata frode alla legge, verificare, nonostante l’intervenuta decadenza dall’impugnativa di tutti i contratti di somministrazione di lavoro a termine, il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione delle norme imperative ai sensi dell’art. 1344 c.c. e, specificamente, degli obblighi e delle finalità della citata Direttiva.
Nel caso di cui alla sentenza allegata, risultava pacifico che il lavoratore appellato era stato somministrato presso la società appellante per un periodo di oltre tre anni (8.9.2015 – 21.12.2018), a mezzo 10 contratti e 29 proroghe, per lo svolgimento delle medesime mansioni di addetto alla produzione e sempre con inquadramento al secondo livello CCNL Metalmeccanica. Risultava poi non contestato che la società in tale periodo avesse utilizzato lavoratori assunti tramite contratti di somministrazione di manodopera per lo svolgimento delle medesime mansioni. Trattavasi di elementi di fatto che davano conto della natura non temporanea e contingente del fabbisogno di manodopera della società, la quale ultima, per quanto onerata anche alla luce dei principi di vicinanza della prova, sul punto nulla aveva allegato, dedotto o documentato. La difesa aveva rivendicato la legittimità formale dei vari contratti succedutisi nel tempo e dedotti in causa, ma nulla in relazione alla temporaneità delle proprie necessità nei termini individuati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Nel caso del lavoratore appellato non veniva fornita alcuna spiegazione oggettiva al fatto che l’impresa utilizzatrice interessata fosse ricorsa a una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale, soprattutto laddove a essere assegnato all’impresa utilizzatrice in forza dei contratti successivi in questione era sempre lo stesso lavoratore tramite agenzia interinale.
Ciò posto, oltre alla durata triennale dell’arco temporale in cui si erano sviluppati i rapporti di lavoro, e oltre alla successione, con brevi e a volte inconsistenti intervalli, di 10 contratti e di 29 proroghe in forza dei quali il lavoratore aveva effettuato la sua prestazione lavorativa presso la stessa società utilizzatrice, con mansioni e condizioni sovrapponibili, si osservava che non era stata dedotta dalla società appellante l’esistenza di qualche evento particolare che, per poter essere fronteggiato, in quel triennio avesse reso necessario ricorrere sistematicamente e ripetutamente a personale esterno per la medesima prestazione e che fosse valutabile in un’ottica di temporaneità perché connesso ad una vicenda o esigenza destinata a cessare.
Gli elementi di fatto e di diritto esposti dovevano necessariamente essere esaminati in un’ottica complessiva.
Pertanto, sebbene la Direttiva non detti precisi limiti di durata per il lavoro interinale e non ne suggerisca l’imposizione agli Stati membri, nel caso concreto l’ampiezza del periodo in cui si erano succeduti i contratti di lavoro somministrato a favore del medesimo utilizzatore, l’elevato numero dei contratti e delle proroghe, l’identità delle condizioni contrattuali, la stipulazione formale di un nuovo contratto il giorno successivo alla cessazione della proroga, l’assenza di eventi particolari che richiedessero un prolungato ricorso alla forza lavoro esterna evidenziavano che di fatto non era stato rispettato il requisito della temporaneità e che il ricorso sistematico al lavoro somministrato e precario aveva costituito uno strumento di elusione delle norme imperative ai sensi dell’art. 1344 c.c. e, specificamente, degli obblighi e delle finalità della citata obiettivi della Direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia con le sentenze del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18 e del 17 marzo 2022 in causa C-232/20, oltre che un strumento di aggiramento della normativa interna sul contratto di lavoro a termine, caratterizzata da maggiori limiti e vincoli rispetto alla somministrazione. Ne risultava la deviazione dall’originario schema causale, che di fatto era stato piegato, nonostante la mera apparenza dell’esercizio legittimo dell’autonomia privata, al perseguimento di un interesse che la legge, invece, prevede sia definito secondo distinte modalità tipiche; ne scaturiva che l’intesa negoziale raggiunta nella forma del contratto di somministrazione si configurava come patto in frode alla legge, e, in quanto tale, sanzionato con la nullità ex artt. 1344 e 1418 c.c.
Se, da un lato, è vero che l’art 38 D.lgs. n.81/2015 non contempla esplicitamente il caso della somministrazione in frode alla legge, da altro lato, tuttavia, è pur vero che le disposizioni delle singole leggi costituiscono parte di un sistema normativo più ampio, che comprende principi di settore e norme generali di cui si deve necessariamente tenere conto nelle operazioni ermeneutiche ed applicative. In particolare non si può trascurare che il combinato disposto dei sopra richiamati artt. 1344 e 1418 c.c. prevede in via generale la nullità dei contratti la cui causa si pone in frode alla legge e che, nel sistema di tutele apprestate al lavoratore dalla disciplina specifica della somministrazione, alla nullità del contratto di somministrazione si associa la facoltà del lavoratore di chiedere la costituzione di un rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore sin dall’inizio: se una simile conseguenza è prevista per violazioni meramente formali (come la mancanza di forma scritta del contratto di somministrazione di lavoro, o come la mancata indicazione -nel contratto- degli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore o del numero dei lavoratori da somministrare), per coerenza sistematica con la disciplina complessiva la stessa conseguenza non può che determinarsi anche nel caso di violazioni più radicali. In tal senso depone l’intero complesso normativo, di cui fanno parte, oltre agli artt.30-40 d.lgs. n.81/2015, gli artt.1344 e 1418 c.c., la Direttiva 2008/104/CE, il principio di interpretazione conforme al diritto dell’Unione che “impone al giudice del rinvio di fare tutto ciò che rientra nella sua competenza, prendendo in considerazione tutte le norme del diritto nazionale, per garantire la piena efficacia della Direttiva 2008/104 sanzionando l’abuso in questione ed eliminando le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” (così Cass. n.23499/2022) ed il divieto di interposizione di manodopera al di fuori dei casi consentiti, che permane nel nostro ordinamento anche dopo l’abrogazione della L. n. 1369/1960 (v. Cass. n.24200/2020, n.13122/2020, S.U. n.2990/2018).
Conclusivamente, si sosteneva che, nella fattispecie, difettava il requisito delle temporaneità – definito dalla CGUE come requisito “immanente e strutturale del lavoro tramite agenzia interinale”-, e, alla luce delle numerose missioni presso lo stesso utilizzatore con le medesime mansioni e inquadramento contrattuale, si era in presenza di un ricorso abusivo a tale forma di lavoro, ai sensi della Dir. n. 2008/104, art. 5 sentenza Corte Appello di Napoli Illegittima somministrazione
All’interno della SOFER si utilizzava materiale coibentante costituito da una miscela di crocidolite (amianto blu) miscelato con acqua e Vinavil (materiale collante), che veniva spruzzata alle pareti ed al soffitto della carrozza ferroviaria, in un apposito reparto nel quale operavano in linea di massima dipendenti di una Ditta esterna (Davidson SpA).
Tale situazione comunque determinava una condizione di rischio per i Dipendenti della azienda SOFER per le seguenti condizioni ben descritte, tra l’altro, dalla CTU del Professore Maltoni – vedi parzialmente si riporta:
- Il reparto coibentazione non era perfettamente isolato, né erano messi in opera efficaci mezzi di prevenzione che permettessero la aspirazione delle polveri contenenti fibre di amianto alla sorgente di emissione. Erano infatti presenti solo dei “ventilatori” che determinavano solo la dispersione a distanza delle fibre di amianto. Pertanto vi era dispersione delle fibre dal reparto coibentazione verso l’esterno coinvolgendo gli ambienti di lavoro circostanti – piazzale esterno e capannoni circostanti – dove operavano i Dipendenti della azienda SOFER;
- Inoltre nel reparto coibentazione spesso operavano dipendenti della SOFER, che pertanto risultavano professionalmente esposti;
- Ancora, risulta che frequentemente operazioni di coibentazione con la tecnica a spruzzo da parte degli operai della Ditta Davidson avvenivano anche nel Reparto allestimento, reparto nel quale la carrozza ferroviaria una volta coibentata con la miscela di crocidolite spruzzata, veniva trasportata per le operazioni finali di preparazione. In tal modo avveniva una esposizione indiretta dei dipendenti addetti al reparto allestimento;
- Si tenga inoltre presente che la carrozza così coibentata una volta pervenuta nel reparto di allestimento subiva una serie di operazioni che incidevano nello strato coibentante già applicato, dal momento che alcune di queste attività, in particolare quella degli elettricisti allestitori, prevedeva l’allestimento dentro lo strato coibentato di apposite canalette entro le quali allocare i circuiti elettrici. In tali operazioni, lo strato coibentante veniva rimosso con produzione di dispersione di fibre di amianto.
- Inoltre, la mancata attuazione di rigorose misure di pulizia industriale nei confronti delle polveri contenenti fibre di amianto, prodotte nelle lavorazioni sia del reparto coibentazione, sia nel reparto allestimento determinavano un lento accumulo delle fibre di amianto, che essendo bioindegradabili, con il tempo determinavano un accumulo progressivo del rischio, e la sua dispersione in tutti gli ambienti di lavoro. Così si esprime a riguardo il Prof. Maltoni nella sua relazione di CTU alla pagina 32 “Per quanto riguarda l’inquinamento dello stabilimento SOFER, come in altri stabilimenti analoghi, il rischio di esposizione da amianto ancorché maggiore in alcuni reparti, quale il Reparto coibentazione, va considerato generale, sia per le mansioni svolte che per l’inquinamento generale dello Stabilimento.” sentenza SOFER POZZUOLI
ASSEGNO SOCIALE : stato di bisogno e separazione consensuale Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 18 agosto 2025 n. 23407
Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 18 agosto 2025 n. 23407
In base al consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, ciò che rileva, ai fini del riconoscimento della prestazione, è la mera oggettività dello stato di bisogno, non rilevando né la colpevole causazione dello stesso né l’esistenza di ulteriori obbligati al mantenimento e/o agli alimenti.
Lo stato di bisogno va desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, mentre la mancata richiesta di mantenimento avanzata in sede di separazione non è in sé sola valevole come assenza di stato di bisogno.
Un dipendente dell’Autorità Portuale di Napoli addetto al servizio pulizia degli spazi acquei nonché alla messa a punto, manutenzione ordinaria e straordinaria dei motori delle motobarche, e alla manutenzione in rimessaggio, contraeva un carcinoma polmonare che ne determinava il decesso.
Elemento centrale della controversia era costituito dalla presenza di un rischio generico di esposizione ad amianto per i lavoratori addetti all’interno dell’area portuale dovuto alle operazioni di carico e scarico di amianto che avvenivano nel porto di Napoli.
E’ infatti noto e documentato che nel Porto di Napoli sono avvenute significative operazioni portuali riguardanti l’importazione provenienti dai seguenti paesi: Sud Africa, Canada, URSS. Tali operazioni avvenivano in un primo tempo con carichi alla rinfusa di minerale, successivamente attraverso contenitori in iuta, che rilasciavano abbondanti quantità di polveri nelle operazioni di scarico e solo da ultimo attraverso contenitori in plastica, che spesso si rompevano durante le operazioni di scarico.sentenza del TRIBUNALE DI NAPOLI dipendente dell’Autorità Portuale di Napoli
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