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Articoli, Giurisprudenza, News

Indennità di accompagnamento

Una mia assistita conseguiva l’indennità di accompagnamento con decorrenza maggio 2006  in quanto affetta da psicosi paraniode cronica grave in trattamento farmacologico specifico.

La prestazione assistenziale veniva confermata nelle due successive visite di revisione.

Con il  verbale di revisione del 7.4.2021 la stessa veniva riconosciuta totalmente inabile senza necessità di accompagnamento per la patologia: psicosi schizofrenica cronica di tipo paronoide in follow up visione.

Nel successivo giudizio di impugnativa del provvedimento della Commissione, la mia assistita deduceva di essere affetta da psicosi schizofrenica cronica grave tipo paranoide con grave ritiro sociale (come da relazione del Dipartimento mentale della ASL NA 3 Sud) e produceva detta relazione del 16.2.2021, certificato medico dell’21.2.2021 e relazione UOC Psichiatria del 21.6.2021, evidenziando l’incapacità a svolgere gli atti quotidiani fondamentali della vita in conseguenza della gravissima patologia psichica.

Il CTU nominato dal Giudice del Tribunale di Torre A/ta riteneva la stessa totalmente inabile senza necessità di accompagnamento, senza alcun riferimento alla documentazione medica recente, proveniente da strutture pubbliche, che confermava la diagnosi e si affermava espressamente che: … La signora è diventata più compliante alle cure rispetto al passato ma va sempre controllata da parte dei familiari.

Avverso il decreto di omologa, che inspiegabilmente recepiva le conclusioni del CTU, si ricorreva in Cassazione.

Con ordinanza del 30.6.2026, che si può leggere per esteso sul sito: avvocatofrancescogentile.com) la Cassazione in accoglimento totale delle tesi difensive così afferma:  il giudice di merito è incorso nelle violazioni che gli vengono addebitate perché non si è confrontato in modo specifico con le contestazioni fondate: a) sulla relazione del Dipartimento mentale della ASL NA 3 Sud in data 16/02/2021; b) sul certificato medico del 21/02/2021; c) sul certificato psichiatrico dell’AOU «Federico II» del 21/06/2021 (tutti trascritti nelle parti rilevanti), con particolare riferimento al tema della incidenza della situazione psichica della ricorrente sulla sua capacità di svolgere gli atti quotidiani della vita. Per questi motivi il ricorso deve essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

ordinanza Cassazione n.22396 del 2026

1 Luglio 2026
https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png 0 0 Francesco Gentile https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png Francesco Gentile2026-07-01 12:45:052026-07-01 12:45:15Indennità di accompagnamento
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La SOFER condannata a risarcire gli eredi di un lavoratore allestitore deceduto per mesotelioma pleurico

Con ricorso al Tribunale di Napoli i congiunti di un lavoratore deceduto chiedevano il risarcimento del danno non patrimoniale derivato al loro congiunto a seguito della malattia professionale (mesotelioma maligno epiteloide) contratta a seguito delle lavorazioni espletate alle dipendenze di una nota società napoletana operante nel settore dei rotabili ferroviari.

 

Con la sentenza  del 2018 emessa dal Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, veniva rigettata la domanda  in quanto:

a)un qualsiasi punto temporale, una volta superato l’intervallo minimo di latenza dopo l’inizio dell’esposizione ad amianto, può costituire il momento di espressione clinica di un mesotelioma. Concludeva, pertanto, che non era dato assumere con un giudizio di alto grado di probabilità logica (ovvero con elevata credibilità razionale) che la patologia da cui era affetto il lavoratore fosse stata contratta durante il periodo lavorativo alle dipendenze della società;

  1. b) recependo acriticamente quanto sostenuto dalla soc. datrice di lavoro (che aveva incorporato le vecchie società datrici di lavoro), senza alcuna verifica documentale, concludeva affermando che i diversi periodi lavorati si sono sviluppati in un arco temporale dall’1.10.1967 al 29.02.1968

c)affermava  l’incompetenza per materia del Giudice del lavoro per il danno jure proprio.

La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 2021 riteneva di poter decidere la controversia sulla base della questione attinente alla sufficienza delle allegazioni con particolare riferimento al nesso causale, ritenuto dal primo giudice “ravvisabile nella fattispecie solo come astratta possibilità. In particolare riteneva corretta la decisione del Tribunale che con riferimento al caso di specie, ha rilevato che il lungo lasso temporale intercorso dalla cessazione del rapporto alle dipendenze della convenuta e la documentata insorgenza della malattia , unitamente alla circostanza delle avvenute prestazioni lavorative da parte dell’istante in favore di altre società, preclude l’accertamento del collegamento causale tra malattia (e successivo decesso) del de cuius, e condizioni di lavoro alle dipendenze della società convenuta in giudizio (piuttosto che quelle alle dipendenze di altro datore di lavoro).

 

Con ordinanza del 2023 la Suprema Corte- sezione lavoro-  accoglieva il ricorso e, per l’effetto, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.

Il Giudice di legittimità, dopo aver premesso che …la Corte territoriale, in applicazione del principio della ragione più liquida e disattendendo la trattazione di tutte le altre problematiche, ha ritenuto di potere decidere la controversia sulla base della questione attinente alla sufficienza delle allegazioni con particolare riferimento al nesso causale, statuendo che non era stata provata l’elevata probabilità che la malattia del de cuius fosse dipesa dalla limitata attività lavorativa svolta presso XXXXXXofer -, riteneva che … tale affermazione non è condivisibile in punto di diritto in quanto, a fronte di una malattia tabellata (mesotelioma maligno epitelioide) -ove l’origine professionale della malattia è sorretta da presunzione legale e dove il nesso di causalità presuppone solo la dimostrazione di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (Cass. n. 13024/2017) nonché in presenza di una deduzione, non contestata, circa il riconoscimento di una rendita INAIL in capo ai superstiti del de cuius- ha ritenuto, da un lato, l’insufficienza delle allegazioni sul nesso di causalità e, dall’altro, di non procedere di ufficio, ex art. 10 DPR 1124/1965, alla comparazione tra il danno asseritamente vantato (oggetto delle domande degli originari ricorrenti) con le prestazioni erogate dall’Istituto, onde valutare se vi fosse stato un pregiudizio non riconducibile alla copertura assicurativa.

L’ordinanza della S.C. riteneva non … condivisibile l’affermazione dei giudici di seconde cure i quali, ritenendo corretta la decisione del Tribunale, hanno rilevato che il lungo lasso temporale intercorso dalla cessazione del rapporto alle dipendenze della XXXXXX e la documentata insorgenza della malattia, unitamente alla circostanza delle avvenute prestazioni lavorative da parte del de cuius in favore di altre società, precludesse l’accertamento del collegamento causale tra la malattia (e il conseguente decesso) e le condizioni di lavoro alle dipendenze della società convenuta in giudizio, piuttosto che alla dipendenze di altro datore di lavoro.

Ricordava il principio di legittimità (Cass. n. 24405/2021) -applicabile anche a fattispecie come quelle in esame- secondo cui, quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l’inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell’estensione alla responsabilità contrattuale dell’art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento (dei quali, del resto, l’art. 2055 costituisce un’esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo.

Con sentenza depositata il 25.6.2026 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva il ricorso in riassunzione proposto dagli eredi superstiti del lavoratore ribadendo alcuni principi di diritto , ampiamente consolidati:

-Quanto al nesso causale questa Corte, quale giudice della fase rescissoria, è tenuta ad adeguarsi al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con la conseguenza che deve ritenere l’equivalenza delle cause laddove l’evento sia stato causato da una pluralità di soggetti.

-La Suprema Corte, ha infatti, affermato che laddove un unico evento dannoso sia imputabile a più soggetti sussiste una equivalenza di responsabilità a fini risarcitori configurandosi un concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento.

-Quanto all’onere della prova della dedotta responsabilità questa Corte intende dare continuità al recente orientamento (cfr. Cassazione, n. 3492/2025) secondo il quale la violazione dell’art. 2087 cod. civ. genera una responsabilità di natura contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell’art. 1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori si pone, nella domanda di danno per infortunio sul lavoro (ma anche in qualsiasi altra azione a carattere contrattuale), negli stessi termini che nell’art. 1218 cod. civ. sull’inadempimento delle obbligazioni.

-Ne consegue che il lavoratore, e per esso i sui aventi causa, è tenuto ad allegare e provare la esistenza dell’obbligazione lavorativa, il danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè che ha adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.

 

Sulla scorta di tanto condannava la società al pagamento pro quota in favore di XXXXXXX e XXXXXXXX nella qualità di eredi del Sig. XXXXXXXXXX pro quota della complessiva somma di € 81.705,00;  al pagamento della ulteriore somma di € 187.728,00 in favore della Sig.ra XXXXXXXX e di € 164.262,00 in favore del Sig. XXXXXXX; Oltre interessi dalla domanda al saldo.sentenza danno non patrimoniale

25 Giugno 2026
https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png 0 0 Francesco Gentile https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png Francesco Gentile2026-06-25 13:23:272026-06-25 13:23:27La SOFER condannata a risarcire gli eredi di un lavoratore allestitore deceduto per mesotelioma pleurico
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Con una sentenza del Tribunale di Napoli del 29.5.2026 è stata riconosciuta la natura professionale del carcinoma laringeo in soggetto esposto ad amianto.

Nel caso in esame si discuteva della patologia oncologica laringea che aveva determinato la necessità di eseguire chirurgicamente la laringectomia e conseguente afonia del lavoratore .

Come da storia clinica – lavorativa, lo stesso era stato esposto a rischio amianto durante la sua attività di lavoro.

Analizzando la patologia oncologica laringea si rileva che le cause principali riconosciute sono: il fumo di tabacco (che costituisce il principale fattore di rischio), l’alcol, le infezioni virali e l’esposizione a sostanze chimiche come amianto e i prodotti chimici industriali.

Pertanto, considerato che il lavoratore era stato anche forte fumatore per il passato, in considerazione che il rischio è anche dovuto all’esposizione all’amianto, la sentenza ha ritenuto, come sostenuto da questo studio legale,  che il ca squamoso della laringe presentato dal lavoratore doveva essere considerato come tecnopatia (malattia professionale) , in quanto l’esposizione al rischio amianto aveva ha con altri rischi estranei al lavoro e dunque in rapporto concausale.

5 Giugno 2026
https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png 0 0 Francesco Gentile https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png Francesco Gentile2026-06-05 12:04:042026-06-05 12:04:04Con una sentenza del Tribunale di Napoli del 29.5.2026 è stata riconosciuta la natura professionale del carcinoma laringeo in soggetto esposto ad amianto.
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Sentenza del Tribunale di Napoli Risarcimento di oltre un milione di € agli eredi di un dipendente dell’Autorità Portuale di Napoli

Il congiunto dei ricorrenti, deceduto per carcinoma polmonare , aveva svolto l’attività di pulitore addetto alla rimozione dei rifiuti e dello spazzamento dell’area portuale di competenza dell’ex Consorzio Autonomo del Porto di Napoli con continua esposizione ad amianto.

Elemento costitutivo della presenza di un rischio generico di esposizione ad amianto per I lavoratori addetti all’interno dell’area portuale era costituito dalle operazioni di carico e scarico di amianto che avvenivano nel porto di Napoli.

E’ stato infatti documentato da questo studio legale che nel Porto di Napoli sono avvenute significative operazioni portuali riguardanti l’importazione provenienti dai seguenti paesi: Sud Africa, Canada, URSS. Tali operazioni avvenivano in un primo tempo con carichi alla rinfusa di minerale, successivamente attraverso contenitori in iuta, che rilasciavano abbondanti quantità di polveri nelle operazioni di scarico e solo da ultimo attraverso contenitori in plastica, che spesso si rompevano durante le operazioni di scarico.

La sentenza (che è possibile visualizzare sul sito : avvocatofrancescogentile.com) ha condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno terminale, trasmissibile jure hereditatis, e al risarcimento jure proprio in favore dei congiunti del lavoratore.

sentenza Autorità Portuale di Napoli

5 Giugno 2026
https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png 0 0 Francesco Gentile https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png Francesco Gentile2026-06-05 11:37:582026-06-05 11:37:58Sentenza del Tribunale di Napoli Risarcimento di oltre un milione di € agli eredi di un dipendente dell’Autorità Portuale di Napoli
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Risarcimento di oltre un milione di € agli eredi di un addetto al settore fognature del Comune di Napoli.

A Napoli, come in altre aree della Campania, è presente un numero significativo di tubazioni fognarie e acquedotti realizzate con amianto-cemento, conosciuto anche come Eternit.

Si tratta di circa 112 km di condotte, che rappresentano una consistente parte dell’intera rete fognaria del capoluogo campano.

Il lavoratore aveva svolto le mansioni di fognatore a partire dagli anni ’70 alle dipendenze del Comune di Napoli e l’attività lavorativa   consisteva nella verifica dell’integrità e del funzionamento del sistema fognario, nella pulizia dello stesso, nella rimozione dei depositi di liquami, nel paleggio mediante zappe di materiali sedimentato al fine di rimuovere le ostruzioni. Qualora il tubo di Eternit (composto da una miscela di cemento ed amianto) ostruiva il deflusso delle acque, il lavoratore, unitamente agli altri componenti della squadra, provvedeva a rompere il tubo con un martello e a ridurlo in pezzi piccoli. Sovente le tubature fognarie erano deteriorate e gli interventi di taglio e/o manipolazione delle stesse avveniva senza l’adozione di specifiche misure di prevenzione e sicurezza.

 

A seguito dell’attività lavorativa e dell’esposizione all’amianto, lo stesso contraeva un carcinoma polmonare che ne determinava il decesso.

La sentenza in oggetto, depositata ai primi del mese di giugno 2026, accoglieva integralmente le richieste formulate da questo studio, e riconosceva sia il danno terminale che il danno jure proprio in favore dei congiunti superstiti.SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI

4 Giugno 2026
https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png 0 0 Francesco Gentile https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png Francesco Gentile2026-06-04 11:55:472026-06-04 11:58:31Risarcimento di oltre un milione di € agli eredi di un addetto al settore fognature del Comune di Napoli.
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L’Ospedale Cardarelli condannato a risarcire i familiari deceduto per patologia contratta per esposizione ad amianto

Un lavoratore per oltre quarant’anni ha lavorato alle dipendenze degli Ospedali Riuniti di Napoli, prestando la propria attività esclusivamente presso l’Ospedale “A. Cardarelli, con le mansioni  di addetto a compiti di manutenzione ordinaria del nosocomio e coordinando operai dipendenti della struttura ospedaliera.

Quale addetto all’Ufficio Tecnico svolgeva compiti di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti termici, idrici, elettrici e di condizionamento dell’Ospedale Cardarelli.

Lo stesso, oltre a condurre gli impianti, eseguiva riparazioni ai bruciatori, caldaie, tubazioni di vapore e tubazioni di acqua calda per la distribuzione dei servizi.  Inoltre provvedeva alla pulitura delle caldaie, composte da fascio tubiero e cassa a fumo con rimozione di fuliggine e sostituzione delle guarnizioni in amianto, che si trovavano intorno alle porte delle caldaie e dei bruciatori. Inoltre riparava o apponeva la coibentazione in fibra di amianto intorno alle tubazioni per vapore e/o acqua calda; cambiava le guarnizioni in amianto e fasciava con spago in amianto i livelli e gli altri raccordi   caldaie presenti nelle strutture .

L‟uso di amianto negli impianti termici è stato particolarmente diffuso. Le caldaie di grandi dimensioni, in particolare i generatori di vapore, avevano la coibentazione del corpo caldaia realizzate con pannelli o fiocco di amianto. Usualmente il materiale era posizionato tra la lamiera di rivestimento del corpo caldaia ed il refrattario. Le caldaie di dimensioni minori   avevano la guarnizione (portina) di accoppiamento del bruciatore con il corpo caldaia realizzata con cartone in amianto che i termoidraulici confezionavano sul posto. Il lavoratore per decine di anni aveva manipolato coppelle, tessuti, nastri e corde in amianto al fine di realizzare l’isolamento termico di condotte per fluidi caldi. Aveva effettuato in proprio (quantomeno fino alla metà degli anni ’70) sia le scoibentazioni che le ricoibentazioni e sulle flangie di accoppiamento di tutta la tubisteria venivano installate guarnizioni in amiantite.

A seguito del lavoro prestato con esposizione ad amianto aveva contratto un mesotelioma pleurico, che lo condusse a morte.

Con la sentenza che si allega, il Tribunale di Napoli ha condannato la Regione Campania e la Gestione Liquidatoria delle ex UU.SS.LL. a risarcire ai familiari del lavoratore il danno jure hereditatis quantificato in € 60.822,00 , oltre accessori, e il danno jure proprio quantificato in € 250.000,00, oltre accessori, in favore del coniuge superstite, e in € 199.000,00, oltre accessori, per ciascuno dei tre figli.  sentenza risarcimento Ospedale Cardarelli

27 Febbraio 2026
https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png 0 0 Francesco Gentile https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png Francesco Gentile2026-02-27 14:12:512026-02-27 14:12:51L’Ospedale Cardarelli condannato a risarcire i familiari deceduto per patologia contratta per esposizione ad amianto
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Mansioni non previste e violazioni antinfortunistiche: perché la Cassazione condanna il datore di lavoro

Il datore di lavoro che permette lo svolgimento di mansioni diverse da quelle previste dal contratto, senza un adeguamento delle misure di prevenzione alle attività effettivamente svolte, risponde di infortunio occorso al lavoratore.

Così la Corte di Cassazione, sezione IV penale, con la sentenza n. 1908/2026.

I giudici sottolineano che la responsabilità penale permase se il lavoratore è impiegato, a prescindere dell’assetto formale del rapporto, in assenza di:
➡ formazione e informazione specifica;
➡ attrezzature idonee alle mansioni;
➡ preventiva valutazione dei rischi connessi alle lavorazioni di fatto.

La sentenza ribadisce il principio secondo cui il datore di lavoro risponde penalmente anche delle attività lavorative di fatto svolte dai dipendenti, qualora esse siano tollerate o comunque prevedibili, e rafforza l’orientamento giurisprudenziale che esclude automatismi nell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in presenza di violazioni antinfortunistiche gravi e plurime.  sentenza Cassazione IV Penale n. 1033del 2025

23 Gennaio 2026
https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png 0 0 Francesco Gentile https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png Francesco Gentile2026-01-23 14:23:052026-01-23 14:23:05Mansioni non previste e violazioni antinfortunistiche: perché la Cassazione condanna il datore di lavoro
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Permessi 104: la Cassazione chiarisce che conta l’assistenza, non l’orario

Cassazione Sezione lavoro – ordinanza n. 23185/2025 Utilizzo permessi ex Legge 104/1992     Cass.-ord. n.23185 del 2025

Un recente provvedimento della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza sull’uso dei permessi previsti dalla Legge 104/1992, confermando un principio di grande rilievo per lavoratori e caregiver: non è l’orario della giornata a rendere legittimo il permesso, ma la concreta prestazione di assistenza al familiare con disabilità.

La vicenda trae origine dal licenziamento di un dipendente accusato di aver utilizzato i permessi 104 per scopi personali. Le prove raccolte dal datore di lavoro mostravano spostamenti mattutini che non sembravano riconducibili a un’attività di cura. In appello, però, il lavoratore aveva dimostrato di aver prestato assistenza al familiare disabile soprattutto nelle ore serali e notturne, quando il bisogno era più pressante. La Corte d’Appello di Bari aveva quindi annullato il licenziamento, decisione poi confermata dalla Cassazione, che ha rigettato il ricorso del datore di lavoro.

Secondo i Giudici di legittimità, non è richiesto che l’assistenza debba essere prestata necessariamente in corrispondenza dell’orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto svolgere, posto che si tratta di un diritto che non ha siffatta limitazione temporale nella legge.

La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo, e non sanzionabile, l’utilizzo dei permessi ex lege 104/1992 per l’assistenza prestata al proprio familiare, in particolare durante le ore notturne nelle quali era necessaria la detta assistenza per le particolari ragioni mediche. La Cassazione ha rigettato il licenziamento, ribadendo che l’assistenza notturna, se necessaria, è compatibile con l’uso del permesso 104; sul piano giuridico non è richiesto che l’assistenza debba essere prestata necessariamente in corrispondenza dell’orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere, posto che si tratta di diritto del lavoratore che non ha siffatta limitazione temporale nella legge.

16 Dicembre 2025
https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png 0 0 Francesco Gentile https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png Francesco Gentile2025-12-16 14:47:222025-12-16 14:47:22Permessi 104: la Cassazione chiarisce che conta l’assistenza, non l’orario
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 Cassazione Sez. lavoro – ordinanza n. 28212/2025 Indennità di accompagnamento: la tutela si estende a chi può camminare ma non in sicurezza

In tema di indennità di accompagnamento (art. 1, L. n. 18/1980), il requisito dell’impossibilità di deambulare senza “aiuto permanente” sussiste anche quando la deambulazione, pur materialmente possibile, espone l’invalido a un elevato rischio per la propria incolumità, rendendo necessaria una “supervisione continua”. Tale supervisione, finalizzata a garantire la sicurezza funzionale del soggetto, costituisce una forma di aiuto che esclude l’autonomia e integra il presupposto normativo. Pertanto, erra il giudice di merito che neghi il diritto alla prestazione operando una distinzione tra “supervisione continua” e “aiuto permanente”, poiché entrambe le condizioni manifestano l’incapacità del soggetto di deambulare senza il supporto di un accompagnatore.

Cassazione Sez. lavoro – ordinanza n. 28212 del 2025

16 Dicembre 2025
https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png 0 0 Francesco Gentile https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png Francesco Gentile2025-12-16 13:55:172025-12-16 13:56:19 Cassazione Sez. lavoro – ordinanza n. 28212/2025 Indennità di accompagnamento: la tutela si estende a chi può camminare ma non in sicurezza
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APE SOCIALE

APE SOCIALE

 

Hanno diritto  all’indennità  di cui l’art. 1, co. 179, lett. a), L. n. 232/2016  (APE Sociale) non solo coloro che hanno in precedenza fruito dell’indennità di disoccupazione, ma anche coloro che, pur trovandosi in condizione di disoccupazione e in possesso degli ulteriori requisiti anagrafici e di anzianità contributiva ivi descritti, non hanno fruito dell’indennità di disoccupazione perché non spettante.

Sentenza cassazione Ape Sociale Sent 7846 25-03-2025

15 Dicembre 2025
https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png 0 0 Francesco Gentile https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png Francesco Gentile2025-12-15 13:12:532025-12-15 13:12:53APE SOCIALE
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