La mancata adozione di accomodamenti ragionevoli configura un’ipotesi di discriminazione indiretta
Un operatore ecologico addetto alla raccolta differenziata, che, a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute e di diversi interventi chirurgici al cuore, aveva richiesto una riduzione del carico di lavoro. Nonostante ciò, il datore di lavoro non solo non aveva modificato le sue mansioni, ma le aveva aggravate, assegnandogli ulteriori zone di raccolta e estendendo l’orario di lavoro.
Il lavoratore ha quindi agito in giudizio, lamentando una discriminazione ai sensi del d.lgs. 216/2003 per la mancata adozione di accomodamenti ragionevoli.
La sentenza del Tribunale di Bari è importante in quanto afferma “… che lo stato di salute del ricorrente integra la nozione eurounitaria di disabilità di cui alla direttiva 2000/78/CE e rientra nell’alveo del D. Lgs. n. 216/2003 attuativo, diretto a garantire la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; ed invero, la situazione di “disabilità” è pacificamente attestata dall’Istituto previdenziale, con nota dell’1/4/2024 nonché con verbale datato 3/2/2025, rilasciato dal medesimo Istituto.
Prosegue la sentenza affermando … non vi è chi non veda che la patologia cardiaca che affligge il ricorrente “pregressa ablazione chirurgica per flutter- fibrillazione atriale, pregressa ablazione percutanea di via nodale lenta per tachicardia parossistica sopraventricolare, cardiopatia valvolare mitralica sottoposta a plastica valvolare” – che integra una menomazione fisica duratura – ostacola la piena ed effettiva partecipazione del lavoratore alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori non affetti da simili limitazioni nello svolgimento delle mansioni di operatore ecologico addetto alla raccolta porta a porta.
In tale contesto, l’art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216/2003, attuativo della direttiva 2000/78/CE, stabilisce che ” al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3/3/2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena uguaglianza con gli altri lavoratori”.
Per stessa definizione normativa è, pertanto, discriminatoria la condotta del datore di lavoro che non adotti i “ragionevoli accomodamenti”, volti a garantire al lavoratore disabile parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori.
