Il datore di lavoro che permette lo svolgimento di mansioni diverse da quelle previste dal contratto, senza un adeguamento delle misure di prevenzione alle attività effettivamente svolte, risponde di infortunio occorso al lavoratore.
Così la Corte di Cassazione, sezione IV penale, con la sentenza n. 1908/2026.
I giudici sottolineano che la responsabilità penale permase se il lavoratore è impiegato, a prescindere dell’assetto formale del rapporto, in assenza di:
➡ formazione e informazione specifica;
➡ attrezzature idonee alle mansioni;
➡ preventiva valutazione dei rischi connessi alle lavorazioni di fatto.
La sentenza ribadisce il principio secondo cui il datore di lavoro risponde penalmente anche delle attività lavorative di fatto svolte dai dipendenti, qualora esse siano tollerate o comunque prevedibili, e rafforza l’orientamento giurisprudenziale che esclude automatismi nell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in presenza di violazioni antinfortunistiche gravi e plurime. sentenza Cassazione IV Penale n. 1033del 2025
