Il datore di lavoro che permette lo svolgimento di mansioni diverse da quelle previste dal contratto, senza un adeguamento delle misure di prevenzione alle attività effettivamente svolte, risponde di infortunio occorso al lavoratore.

Così la Corte di Cassazione, sezione IV penale, con la sentenza n. 1908/2026.

I giudici sottolineano che la responsabilità penale permase se il lavoratore è impiegato, a prescindere dell’assetto formale del rapporto, in assenza di:
➡ formazione e informazione specifica;
➡ attrezzature idonee alle mansioni;
➡ preventiva valutazione dei rischi connessi alle lavorazioni di fatto.

La sentenza ribadisce il principio secondo cui il datore di lavoro risponde penalmente anche delle attività lavorative di fatto svolte dai dipendenti, qualora esse siano tollerate o comunque prevedibili, e rafforza l’orientamento giurisprudenziale che esclude automatismi nell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in presenza di violazioni antinfortunistiche gravi e plurimesentenza Cassazione IV Penale n. 1033del 2025

Una lavoratrice che assiste un genitore disabile (grave) ai sensi della Legge 104/92 veniva trasferita ad altra sede senza il suo consenso esplicito, non dimostrando , la sussistenza di eccezionali ragioni tecnico-organizzative e produttive effettive.

Il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza che si allega, dispone l’assegnazione al posto di lavoro precedentemente occupato, in quanto il trasferimento era stato disposto in una sede posta a diversa distanza rispetto a quella cui in precedenza era assegnata la ricorrente e con turni tali che comportano, di certo, una innegabile differenziazione nella gestione della organizzazione del disabile rispetto alla precedente e che determina, quindi, una situazione di particolare disagio per la continuità dell’attività assistenziale.

L’ordinanza rileva che …  quanto alla convivenza con altro familiare appare sufficiente rilevare che la diversità di genere (maschile) e la previsione dell’assistenza da parte della ricorrente costituiscono elementi sufficienti a ritenere che della madre si occupi la figlia e, quindi, la ricorrente.  TRASFERIMENTO ORD.DEL TRIBUNALE DI NAPOLI