Quantificazione del danno non patrimoniale jure proprio

Con la sentenza n.3130 del 10.7.2026 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva il ricorso in appello proposto da questo studio ad oggetto la quantificazione del danno non patrimoniale jure proprio liquidato in favore degli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico contratto a causa delle lavorazioni svolte presso l’ILVA di Bagnoli.

Con la sentenza di primo grado il Giudice, oltre al danno iure hereditatis, condannava la società a pagare per danno morale iure proprio per perdita del rapporto parentale la somma di € 200.000,00 per la moglie e per ciascuno dei tre figli  la somma di € 150.000,00.

Gli eredi del lavoratore deceduto proponevano appello limitatamente alla pronuncia avente ad oggetto la liquidazione del danno da perdita parentale, rilevando che con le note difensive per l’udienza  era stato proposto il calcolo del danno effettuato con il sistema cd. a punti prospettando le seguenti poste risarcitorie: alla moglie  € 281.592,00, al figlio non convivente  € 234.660,00, ai due figli conviventi  € 273.770,00.

La sentenza veniva impugnata:

-per violazione dell’art.132 c.p.c., comma 2 n.4 sostenendo che la liquidazione del danno effettuata dal primo Giudice non è ancorata a parametri obiettivi e non è dato comprendere da dove siano emersi i valori monetari indicati,

-per violazione di legge in relazione all’art.1226 c.c. e al calcolo tabellare del danno da perdita parentale, avendo il primo Giudice applicato la Tabella milanese cd. a forbice (senza precisare l’anno della stessa) liquidando un valore monetario (€ 150.000,00) per i figli inferiore al minimo previsto dalla tabella applicata (€ 165.960,00), ignorando del tutto la richiesta, avanzata con le note di discussione del 15.5.2025, di applicazione della tabella cd. a punti.

La sentenza in oggetto accoglieva l’appello rilevando che il primo Giudice non ha utilizzato (pur invocando le tabelle di Milano ma senza indicazione di quale tipologia e dell’anno) un sistema di liquidazione a punti bensì un criterio forfettario individuando una cifra compresa tra due valori (ma senza indicare la fonte di tali importi, non rinvenibili nelle tabelle a punti né di Roma né di Milano) secondo un criterio di congruità (“appare congruo riconoscere”) privo di specificazione (in sostanza non è dato comprendere le fonti da cui ha tratto i valori numerici utilizzati).

Pertanto, liquidava alla vedova la somma di euro 281.592,00 euro 234.660,00 al figlio non convivente  , euro 273.770,00 e a ciascuno dei due figli conviventi la  somma di euro 273.770,00  emendando sul punto la sentenza di primo grado.