Indennità di accompagnamento
Una mia assistita conseguiva l’indennità di accompagnamento con decorrenza maggio 2006 in quanto affetta da psicosi paraniode cronica grave in trattamento farmacologico specifico.
La prestazione assistenziale veniva confermata nelle due successive visite di revisione.
Con il verbale di revisione del 7.4.2021 la stessa veniva riconosciuta totalmente inabile senza necessità di accompagnamento per la patologia: psicosi schizofrenica cronica di tipo paronoide in follow up visione.
Nel successivo giudizio di impugnativa del provvedimento della Commissione, la mia assistita deduceva di essere affetta da psicosi schizofrenica cronica grave tipo paranoide con grave ritiro sociale (come da relazione del Dipartimento mentale della ASL NA 3 Sud) e produceva detta relazione del 16.2.2021, certificato medico dell’21.2.2021 e relazione UOC Psichiatria del 21.6.2021, evidenziando l’incapacità a svolgere gli atti quotidiani fondamentali della vita in conseguenza della gravissima patologia psichica.
Il CTU nominato dal Giudice del Tribunale di Torre A/ta riteneva la stessa totalmente inabile senza necessità di accompagnamento, senza alcun riferimento alla documentazione medica recente, proveniente da strutture pubbliche, che confermava la diagnosi e si affermava espressamente che: … La signora è diventata più compliante alle cure rispetto al passato ma va sempre controllata da parte dei familiari.
Avverso il decreto di omologa, che inspiegabilmente recepiva le conclusioni del CTU, si ricorreva in Cassazione.
Con ordinanza del 30.6.2026, che si può leggere per esteso sul sito: avvocatofrancescogentile.com) la Cassazione in accoglimento totale delle tesi difensive così afferma: il giudice di merito è incorso nelle violazioni che gli vengono addebitate perché non si è confrontato in modo specifico con le contestazioni fondate: a) sulla relazione del Dipartimento mentale della ASL NA 3 Sud in data 16/02/2021; b) sul certificato medico del 21/02/2021; c) sul certificato psichiatrico dell’AOU «Federico II» del 21/06/2021 (tutti trascritti nelle parti rilevanti), con particolare riferimento al tema della incidenza della situazione psichica della ricorrente sulla sua capacità di svolgere gli atti quotidiani della vita. Per questi motivi il ricorso deve essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
