VIGILE DEL FUOCO – VITTIMA DEL DOVERE
Tribunale lavoro Pesaro sentenza n. 370 del 31 luglio 2025
Fatto
Un vigile del fuoco deceduto per adenocarcinoma polmonare aveva partecipato a campagne di soccorso in zone sismiche, a missioni NATO in aree di stoccaggio di ordigni bellici e ad attività operative con esposizione a sostanze pericolose. Gli eredi richiedevano il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici economici. L’amministrazione resistente contestava la sussistenza dei presupposti normativi. La CTU accertava il nesso causale tra le condizioni operative e la patologia oncologica, richiamando la classificazione IARC 2022 che qualifica come cancerogena l’esposizione professionale dei vigili del fuoco.
Massima
In materia di riconoscimento dello status di vittima del dovere, i benefici di cui alla L. 266/2005 configurano un diritto soggettivo e non un mero interesse legittimo, atteso che, sussistendo i requisiti previsti, si costituisce una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una pubblica amministrazione priva di discrezionalità sia in ordine alla decisione di erogare le provvidenze che alla misura di esse. L’art. 1, comma 563, della L. 266/2005 richiede che l’invalidità permanente o il decesso siano conseguenza diretta di eventi verificatisi nelle specifiche ipotesi tassativamente elencate dalle lettere da a) ad f), mentre il successivo comma 564 estende lo status a coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso in occasione o a seguito di missioni, riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. Il termine “missione” di cui al comma 564 deve intendersi come attività istituzionale di servizio, propria del corpo di appartenenza, che ricomprende sia compiti operativi che addestrativi, anche fuori dai confini nazionali, richiesti o autorizzati da soggetti gerarchicamente sovraordinati, traducendosi in un dovere collegato al servizio. Le attività di soccorso svolte durante campagne a seguito di eventi sismici e quelle effettuate in zone di operazioni belliche o in aree di stoccaggio di munizionamento ad uranio impoverito integrano le “particolari condizioni ambientali od operative” richieste dal comma 564, implicando un evidente aumento del rischio ordinario riconnesso all’attività. In tema di nesso causale tra esposizione professionale e patologie oncologiche nei vigili del fuoco, assume rilievo la classificazione operata dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) che nel luglio 2022 ha dichiarato l’esposizione professionale dei vigili del fuoco come “cancerogena per l’uomo”, sicché, in assenza di altra causa nota, deve riconoscersi il nesso di causalità tra le sostanze cancerogene alle quali il vigile del fuoco è rimasto esposto e la neoplasia polmonare.
Esito
Il Tribunale accoglie il ricorso, riconoscendo lo status di vittima del dovere ai sensi dell’art. 1, comma 564, L. 266/2005 e condannando l’amministrazione alla corresponsione delle provvidenze economiche e non economiche spettanti agli eredi, oltre alle spese di giudizio e di CTU
