Il datore di lavoro che permette lo svolgimento di mansioni diverse da quelle previste dal contratto, senza un adeguamento delle misure di prevenzione alle attività effettivamente svolte, risponde di infortunio occorso al lavoratore.

Così la Corte di Cassazione, sezione IV penale, con la sentenza n. 1908/2026.

I giudici sottolineano che la responsabilità penale permase se il lavoratore è impiegato, a prescindere dell’assetto formale del rapporto, in assenza di:
➡ formazione e informazione specifica;
➡ attrezzature idonee alle mansioni;
➡ preventiva valutazione dei rischi connessi alle lavorazioni di fatto.

La sentenza ribadisce il principio secondo cui il datore di lavoro risponde penalmente anche delle attività lavorative di fatto svolte dai dipendenti, qualora esse siano tollerate o comunque prevedibili, e rafforza l’orientamento giurisprudenziale che esclude automatismi nell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in presenza di violazioni antinfortunistiche gravi e plurimesentenza Cassazione IV Penale n. 1033del 2025

Cassazione Sezione lavoro – ordinanza n. 23185/2025 Utilizzo permessi ex Legge 104/1992     Cass.-ord. n.23185 del 2025

Un recente provvedimento della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza sull’uso dei permessi previsti dalla Legge 104/1992, confermando un principio di grande rilievo per lavoratori e caregiver: non è l’orario della giornata a rendere legittimo il permesso, ma la concreta prestazione di assistenza al familiare con disabilità.

La vicenda trae origine dal licenziamento di un dipendente accusato di aver utilizzato i permessi 104 per scopi personali. Le prove raccolte dal datore di lavoro mostravano spostamenti mattutini che non sembravano riconducibili a un’attività di cura. In appello, però, il lavoratore aveva dimostrato di aver prestato assistenza al familiare disabile soprattutto nelle ore serali e notturne, quando il bisogno era più pressante. La Corte d’Appello di Bari aveva quindi annullato il licenziamento, decisione poi confermata dalla Cassazione, che ha rigettato il ricorso del datore di lavoro.

Secondo i Giudici di legittimità, non è richiesto che l’assistenza debba essere prestata necessariamente in corrispondenza dell’orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto svolgere, posto che si tratta di un diritto che non ha siffatta limitazione temporale nella legge.

La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo, e non sanzionabile, l’utilizzo dei permessi ex lege 104/1992 per l’assistenza prestata al proprio familiare, in particolare durante le ore notturne nelle quali era necessaria la detta assistenza per le particolari ragioni mediche. La Cassazione ha rigettato il licenziamento, ribadendo che l’assistenza notturna, se necessaria, è compatibile con l’uso del permesso 104; sul piano giuridico non è richiesto che l’assistenza debba essere prestata necessariamente in corrispondenza dell’orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere, posto che si tratta di diritto del lavoratore che non ha siffatta limitazione temporale nella legge.

In tema di indennità di accompagnamento (art. 1, L. n. 18/1980), il requisito dell’impossibilità di deambulare senza “aiuto permanente” sussiste anche quando la deambulazione, pur materialmente possibile, espone l’invalido a un elevato rischio per la propria incolumità, rendendo necessaria una “supervisione continua”. Tale supervisione, finalizzata a garantire la sicurezza funzionale del soggetto, costituisce una forma di aiuto che esclude l’autonomia e integra il presupposto normativo. Pertanto, erra il giudice di merito che neghi il diritto alla prestazione operando una distinzione tra “supervisione continua” e “aiuto permanente”, poiché entrambe le condizioni manifestano l’incapacità del soggetto di deambulare senza il supporto di un accompagnatore.

Cassazione Sez. lavoro – ordinanza n. 28212 del 2025

APE SOCIALE

 

Hanno diritto  all’indennità  di cui l’art. 1, co. 179, lett. a), L. n. 232/2016  (APE Sociale) non solo coloro che hanno in precedenza fruito dell’indennità di disoccupazione, ma anche coloro che, pur trovandosi in condizione di disoccupazione e in possesso degli ulteriori requisiti anagrafici e di anzianità contributiva ivi descritti, non hanno fruito dell’indennità di disoccupazione perché non spettante.

Sentenza cassazione Ape Sociale Sent 7846 25-03-2025

 

Un operatore ecologico addetto alla raccolta differenziata, che, a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute e di diversi interventi chirurgici al cuore, aveva richiesto una riduzione del carico di lavoro. Nonostante ciò, il datore di lavoro non solo non aveva modificato le sue mansioni, ma le aveva aggravate, assegnandogli ulteriori zone di raccolta e estendendo l’orario di lavoro.

Il lavoratore ha quindi agito in giudizio, lamentando una discriminazione ai sensi del d.lgs. 216/2003 per la mancata adozione di accomodamenti ragionevoli.

La sentenza del Tribunale di Bari è importante in quanto afferma “… che lo stato di salute del ricorrente integra la nozione eurounitaria di disabilità di cui alla direttiva 2000/78/CE e rientra nell’alveo del D. Lgs. n. 216/2003 attuativo, diretto a garantire la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; ed invero, la situazione di “disabilità” è pacificamente attestata dall’Istituto previdenziale, con nota dell’1/4/2024 nonché con verbale datato 3/2/2025, rilasciato dal medesimo Istituto.

Prosegue la sentenza affermando … non vi è chi non veda che la patologia cardiaca che affligge il ricorrente “pregressa ablazione chirurgica per flutter- fibrillazione atriale, pregressa ablazione percutanea di via nodale lenta per tachicardia parossistica sopraventricolare, cardiopatia valvolare mitralica sottoposta a plastica valvolare” – che integra una menomazione fisica duratura – ostacola la piena ed effettiva partecipazione del lavoratore alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori non affetti da simili limitazioni nello svolgimento delle mansioni di operatore ecologico addetto alla raccolta porta a porta.

In tale contesto, l’art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216/2003, attuativo della direttiva 2000/78/CE, stabilisce che ” al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3/3/2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena uguaglianza con gli altri lavoratori”.

Per stessa definizione normativa è, pertanto, discriminatoria la condotta del datore di lavoro che non adotti i “ragionevoli accomodamenti”, volti a garantire al lavoratore disabile parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori.

Tribunale di Bari sentenza del 15.9.2025

Con questa recente sentenza, la Cassazione, nel solco di una consolidata giurisprudenza,  ha rilevato che lo straining, che può configurarsi anche tramite un atto isolato, rappresenta una forma attenuata di mobbing perché priva della continuità delle vessazioni ma sempre riconducibile all’art. 2087 c.c., sicché garantisce il risarcimento del danno al lavoratore leso anche in assenza dei tratti caratterizzanti il mobbing.   Anche recentemente, la Corte ha ribadito che una situazione di stress può rappresentare fonte di risarcimento del danno subito dal lavoratore, ove emerga la colpa del datore di lavoro nella contribuzione causale alla creazione di un ambiente logorante e determinativo di ansia, come tale causativo di pregiudizio per la salute.

E’ stato, inoltre, sottolineato (Cass. n. 29101/2023 cit.) che -in relazione alla  tutela  della personalità morale del lavoratore, al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining – quello che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 cod. civ. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell’ordinamento, ovvero la sua integrità psicofisica, la dignità, l’identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica; la reiterazione, l’intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza.

Pertanto, la particolare suscettibilità o sensibilità del lavoratore non esclude né il mobbing né lo straining se il datore consente un ambiente stressogeno e mette in atto comportamenti che, anche se non illegittimi, inducono disagio. Il diritto al risarcimento scatta a prescindere dalla volontà di emarginazione se il clima è mortificante o comunque non ideale per svolgere serenamente i compiti assegnati.

Risarcimento danno – Mobbing sentenza della Cassazione dell’1.12.2025

La sentenza allegata, emessa dal Tribunale di Napoli il 15.5.2025, è relativa al giudizio promosso dai congiunti di un operaio dell’Italsider di bagnoli, deceduto per mesotelioma pleurico , contratto per l’inalazione di fibre di amianto nell’ambiente lavorativo. La sentenza è importante perché affronta la questione del cd. danno parentale. Il c.d. danno “da perdita del […]

Tribunale lavoro Pesaro sentenza n. 370 del 31 luglio 2025

Fatto

Un vigile del fuoco deceduto per adenocarcinoma polmonare aveva partecipato a campagne di soccorso in zone sismiche, a missioni NATO in aree di stoccaggio di ordigni bellici e ad attività operative con esposizione a sostanze pericolose. Gli eredi richiedevano il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici economici. L’amministrazione resistente contestava la sussistenza dei presupposti normativi. La CTU accertava il nesso causale tra le condizioni operative e la patologia oncologica, richiamando la classificazione IARC 2022 che qualifica come cancerogena l’esposizione professionale dei vigili del fuoco.

Massima

In materia di riconoscimento dello status di vittima del dovere, i benefici di cui alla L. 266/2005 configurano un diritto soggettivo e non un mero interesse legittimo, atteso che, sussistendo i requisiti previsti, si costituisce una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una pubblica amministrazione priva di discrezionalità sia in ordine alla decisione di erogare le provvidenze che alla misura di esse. L’art. 1, comma 563, della L. 266/2005 richiede che l’invalidità permanente o il decesso siano conseguenza diretta di eventi verificatisi nelle specifiche ipotesi tassativamente elencate dalle lettere da a) ad f), mentre il successivo comma 564 estende lo status a coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso in occasione o a seguito di missioni, riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. Il termine “missione” di cui al comma 564 deve intendersi come attività istituzionale di servizio, propria del corpo di appartenenza, che ricomprende sia compiti operativi che addestrativi, anche fuori dai confini nazionali, richiesti o autorizzati da soggetti gerarchicamente sovraordinati, traducendosi in un dovere collegato al servizio. Le attività di soccorso svolte durante campagne a seguito di eventi sismici e quelle effettuate in zone di operazioni belliche o in aree di stoccaggio di munizionamento ad uranio impoverito integrano le “particolari condizioni ambientali od operative” richieste dal comma 564, implicando un evidente aumento del rischio ordinario riconnesso all’attività. In tema di nesso causale tra esposizione professionale e patologie oncologiche nei vigili del fuoco, assume rilievo la classificazione operata dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) che nel luglio 2022 ha dichiarato l’esposizione professionale dei vigili del fuoco come “cancerogena per l’uomo”, sicché, in assenza di altra causa nota, deve riconoscersi il nesso di causalità tra le sostanze cancerogene alle quali il vigile del fuoco è rimasto esposto e la neoplasia polmonare.

Esito

Il Tribunale accoglie il ricorso, riconoscendo lo status di vittima del dovere ai sensi dell’art. 1, comma 564, L. 266/2005 e condannando l’amministrazione alla corresponsione delle provvidenze economiche e non economiche spettanti agli eredi, oltre alle spese di giudizio e di CTU

L’art. 39, comma 8, del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di colf e badanti, nel disporre che: “In caso di morte del datore di lavoro i familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso..” ha la finalità di estendere ai coabitanti, a prescindere dalla qualità di eredi, una responsabilità solidale ad autonomo titolo, ma non deroga alle norme generali in tema di responsabilità degli eredi, i quali rispondono di tutti i debiti facenti capo al de cuius non soltanto con i beni oggetti del patrimonio dell’estinto, ma, altresì, nel caso in cui questi ultimi non siano sufficienti al loro assolvimento, con il proprio patrimonio personale.

Trib Catania sentenza 30-03-2023

Il carcinoma del colon retto rappresenta una delle più frequenti cause di morte per neoplasia nei paesi occidentali. La sua incidenza è in aumento in tutto il mondo ed in Europa vengono diagnosticati ogni anno circa 200.000 casi.

Tale neoplasia è rara prima dei 40 anni, presentandosi più frequentemente intorno ai 60 anni. L’incidenza nei due sessi non mostra differenze per quanto riguarda la localizzazione colica, mentre a livello rettale sembra essere leggermente più frequente nel sesso maschile. Le sedi più colpite sono il retto (50% dei casi) ed il sigma (20% dei casi), il colon ascendente ed il trasverso con la flessura splenica sono interessati rispettivamente nel 16% e nell’8% dei casi.

Il 70% dei pazienti si presenta alla diagnosi con malattia chirurgicamente aggredibile, il 30% con malattia metastatica; il 25% dei pazienti operati radicalmente presenterà una ripresa di malattia dopo un tempo variabile.

La sua eziologia è tuttora sconosciuta, anche se studi epidemiologici hanno identificato, tra i possibili fattori di rischio:

– le abitudini alimentari: alcune osservazioni attribuiscono ad una dieta povera di fibre e ricca di grassi un ruolo importante. Le ipotesi riguardo ai meccanismi con cui la dieta potrebbe influenzare lo sviluppo della neoplasia sono diverse;

– fattori genetici: è possibile identificare molte sindromi ereditarie associate alla presenza di polipi adenomatosi e ad alto rischio di sviluppare neoplasie del grosso intestino. La poliposi familiare adenomatosa è una malattia ereditaria trasmessa con un meccanismo autosomico dominante caratterizzata dalla presenza di centinaia o migliaia di polipi adenomatosi in cui, in assenza del trattamento, lo  sviluppo del carcinoma è la regola (100%) ed avviene in età giovanile-adulta, alcuni anni dopo la comparsa dei polipi. Nella sindrome di Lynch (HNPCC, cancro colorettale ereditario senza poliposi) il processo neoplastico interessa, oltre il colon-retto, anche lo stomaco, l’ovario e la mammella. Una suscettibilità ereditaria e non una vera e propria sindrome come le precedenti, sarebbe responsabile dello sviluppo del carcinoma nei soggetti che presentano una storia familiare della malattia;

– polipi neoplastici: la trasformazione maligna è più frequente negli adenomi villosi (35-40%) e tubulo-villosi (16-22%) rispetto ai tubulari (1-4%), e nelle lesioni multiple ed in quelle con maggiori dimensioni (oltre i 2.5 cm);

– malattie infiammatorie intestinali: la storia naturale della colite ulcerosa può essere contrassegnata dallo sviluppo di un carcinoma del colon-retto, a sua volta condizionato dalla durata e dall’estensione della malattia. Il rischio è circa 20 volte superiore a quello della popolazione generale per i pazienti con una malattia datante da più di 10 anni. Rilievi analoghi, ma a livelli estremamente più bassi, sono stati riscontrati anche nel morbo di Crohn.

La neoplasia può presentarsi a livello clinico con una serie di sintomi e segni che oltre allo stadio della malattia, dipendono anche dalla sua localizzazione nei vari tratti in cui il colon ed il retto vengono suddivisi.

Le lesioni che si sviluppano a livello del colon destro (ascendente) sono in genere vegetanti, spesso di notevoli dimensioni, talvolta ulcerate e facilmente sanguinanti. Sul piano clinico possono determinare: anemia secondaria allo stillicidio cronico e costante di sangue dalla neoplasia ulcerata (sangue difficilmente osservabile macroscopicamente nelle feci); dolore di tipo gravativo, non molto intenso, subcontinuo, localizzato ai quadranti addominali di destra e talvolta all’epigastrio. Può essere associata una vaga sintomatologia dispeptica; astenia, per lo più correlata all’anemizzazione; massa palpabile all’emiaddome destro di solito nelle fasi avanzate di malattia; anoressia e dimagrimento.

Gli adenocarcinomi, nell’ambito dei quali vengono annoverate anche le rare forme mucinose, a cellule ad anello con castone, squamocellulari e le forme  indifferenziate, rappresentano il 95% delle neoplasie del grosso intestino. I rimanenti istotipi comprendono carcinoidi, sarcomi e linfomi.

Il carcinoma del colon retto può diffondere attraverso varie vie: per continuità: infiltrando in profondità la parete intestinale; per contiguità: infiltrando organi vicini con possibile formazione di fistole nel tenue, nella vescica, nello stomaco, ecc.; per propagazione endocavitaria: causando carcinosi peritoneale e talvolta metastatizzazione a livello pelvico; per via linfatica: le stazioni linfatiche del colon seguono il decorso dei vasi sanguigni e le stazioni linfonodali sono quelle pericoliche, paracoliche ed intermedie. Il retto ha tre vie di deflusso linfatico: una superiore che drena la porzione superiore del retto ed anche parte di quella inferiore, una media per la porzione inferiore del retto e per il canale anale, ed una inferiore per il canale e l’orifizio anale; per via ematica: il fegato, in primo luogo ed il polmone rappresentano la sede più frequente di metastasi; sono state riscontrate talvolta metastasi a livello osseo.

Sono molti i sistemi proposti per la stadiazione dei tumori del colon-retto, ma attualmente si utilizzano più comunemente la classificazione TNM e le classificazioni associate AJCC (American Joint Commettee on cancer) e UICC (Union Internationale contre le Cancer) per avere una stadiazione separata e parallela sia del tumore primitivo, sia del coinvolgimento linfonodale, che delle metastasi a distanza.

Lo stadio iniziale della malattia, infatti, è il più importante fattore predittivo della sopravvivenza che risulta essere, a 5 anni, dell’85-90% per i pazienti in stadio A di Dukes e di circa il 60% per quelli in stadio B; tale sopravvivenza si riduce ulteriormente ad un valore del 40% in caso di coinvolgimento linfonodale ed è inferiore al 5% in caso di metastasi a distanza.

Dopo asportazione chirurgica radicale, la sopravvivenza globale a 5 anni varia dal 55% al 75%, mentre dopo la resezione chirurgica presuntivamente curativa per metastasi epatiche o polmonari, è del 25-30%. La prognosi è peggiore nei soggetti giovani al di sotto dei 30 anni, perché di solito la diagnosi è tardiva, e si ha spesso la presenza di un adenocarcinoma mucoide ad alto grado (53% nei soggetti giovani, contro il 20% negli anziani), con frequenti metastasi linfonodali.

La chirurgia può essere utile, e talora indispensabile, nella malattia avanzata, per prevenire complicanze, come occlusioni, sanguinamenti o perforazioni, oppure per asportare recidive locoregionali o metastasi a distanza (al fegato, polmone, ecc.), talora con intento curativo.

La chemioterapia adiuvante è quel trattamento che viene somministrato dopo l’intervento chirurgico di asportazione radicale del tumore, al fine di ridurre il rischio che la malattia si ripresenti. Il 5-fluorouracile (5-FU), fluoropirimidina appartenente al gruppo degli antimetaboliti, sin dalla sua introduzione, risalente a circa 40 anni fa, rappresenta a tutt’oggi, il farmaco di scelta nel trattamento del carcinoma del colon retto. Altri chemioterapici usati in passato in monochemioterapia come alcune nitrosuree, la mitomicina C, il ftoraful, non hanno mostrato, in termini di risposte o sopravvivenza, un vantaggio rispetto al 5 fluorouracile usato da solo. La somministrazione in bolo di 5-FU con acido folinico (AF) 5 giorni al mese per 6 mesi è considerato il trattamento standard adiuvante nei pazienti in stadio III, capace di determinare un incremento della sopravvivenza assoluta pari al 5-10%, rispetto ai pazienti che non hanno ricevuto chemioterapia adiuvante.

 

In letteratura, sono presenti molteplici pubblicazioni scientifiche che riportano dati scientifici in merito ad una possibile correlazione tra i lavoratori esposti ad asbesto, affermando che il rischio per le neoplasie dello stomaco, del colon e del retto è stato stimato triplo (Selikoff Ij, et al 1964 – Selikoff Ij, et al 1967). Asbestos Exposure and Neoplasia. Selikoff Ij, Churg J, Hammond Ec. Jama.1964 Apr 6;188:22-6 Asbestosis and neoplasia. Selikoff IJ, Bader RA, Bader ME, Churg J, Hammond EC. Am J Med. 1967 Apr;42(4):487-96.

A favore di questa correlazione vi è anche la pubblicazione Asbestos and gastrointestinal cancer. A review of the literature ed il testo: “I tumori professionali” di C. Marmo et al., ed. SEU 2000”, nella quale viene ammessa la  Del tutto recentemente, si è occupato del problema il prof. C. P. Campobasso, titolare della cattedra di medicina legale dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, il quale, insieme con i suoi collaboratori, nel settembre 2023, ha presentato al congresso della Società Italiana di Medicina Legale (SIMLA) un interessante lavoro sulla “Neoplasia colon-rettale amianto o non amianto: questo il dilemma”, concludendo che è necessario proseguire negli studi per risolvere definitivamente il ruolo, quanto meno concausale, dell’amianto nella genesi del carcinoma del colon retto, in considerazione del fatto che la International Agency of Research on Cancer riconosce una relazione positiva tra l’esposizione all’amianto e l’insorgenza del cancro del colon-retto con un aumento statisticamente significativo della mortalità legata all’esposizione cumulativa

Colorectal Cancer: 35 Cases in Asbestos-Exposed Workers. Porzio A, Feola A, Parisi G, Lauro A, Campobasso CP. Healthcare (Basel). 2023 Nov 30;11(23):3077.

In questi sensi la recente sentenza del Tribunale di Napoli – che si allega. sentenza colon amianto