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La SOFER condannata a risarcire gli eredi di un lavoratore allestitore deceduto per mesotelioma pleurico

Con ricorso al Tribunale di Napoli i congiunti di un lavoratore deceduto chiedevano il risarcimento del danno non patrimoniale derivato al loro congiunto a seguito della malattia professionale (mesotelioma maligno epiteloide) contratta a seguito delle lavorazioni espletate alle dipendenze di una nota società napoletana operante nel settore dei rotabili ferroviari.

 

Con la sentenza  del 2018 emessa dal Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, veniva rigettata la domanda  in quanto:

a)un qualsiasi punto temporale, una volta superato l’intervallo minimo di latenza dopo l’inizio dell’esposizione ad amianto, può costituire il momento di espressione clinica di un mesotelioma. Concludeva, pertanto, che non era dato assumere con un giudizio di alto grado di probabilità logica (ovvero con elevata credibilità razionale) che la patologia da cui era affetto il lavoratore fosse stata contratta durante il periodo lavorativo alle dipendenze della società;

  1. b) recependo acriticamente quanto sostenuto dalla soc. datrice di lavoro (che aveva incorporato le vecchie società datrici di lavoro), senza alcuna verifica documentale, concludeva affermando che i diversi periodi lavorati si sono sviluppati in un arco temporale dall’1.10.1967 al 29.02.1968

c)affermava  l’incompetenza per materia del Giudice del lavoro per il danno jure proprio.

La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 2021 riteneva di poter decidere la controversia sulla base della questione attinente alla sufficienza delle allegazioni con particolare riferimento al nesso causale, ritenuto dal primo giudice “ravvisabile nella fattispecie solo come astratta possibilità. In particolare riteneva corretta la decisione del Tribunale che con riferimento al caso di specie, ha rilevato che il lungo lasso temporale intercorso dalla cessazione del rapporto alle dipendenze della convenuta e la documentata insorgenza della malattia , unitamente alla circostanza delle avvenute prestazioni lavorative da parte dell’istante in favore di altre società, preclude l’accertamento del collegamento causale tra malattia (e successivo decesso) del de cuius, e condizioni di lavoro alle dipendenze della società convenuta in giudizio (piuttosto che quelle alle dipendenze di altro datore di lavoro).

 

Con ordinanza del 2023 la Suprema Corte- sezione lavoro-  accoglieva il ricorso e, per l’effetto, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.

Il Giudice di legittimità, dopo aver premesso che …la Corte territoriale, in applicazione del principio della ragione più liquida e disattendendo la trattazione di tutte le altre problematiche, ha ritenuto di potere decidere la controversia sulla base della questione attinente alla sufficienza delle allegazioni con particolare riferimento al nesso causale, statuendo che non era stata provata l’elevata probabilità che la malattia del de cuius fosse dipesa dalla limitata attività lavorativa svolta presso XXXXXXofer -, riteneva che … tale affermazione non è condivisibile in punto di diritto in quanto, a fronte di una malattia tabellata (mesotelioma maligno epitelioide) -ove l’origine professionale della malattia è sorretta da presunzione legale e dove il nesso di causalità presuppone solo la dimostrazione di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (Cass. n. 13024/2017) nonché in presenza di una deduzione, non contestata, circa il riconoscimento di una rendita INAIL in capo ai superstiti del de cuius- ha ritenuto, da un lato, l’insufficienza delle allegazioni sul nesso di causalità e, dall’altro, di non procedere di ufficio, ex art. 10 DPR 1124/1965, alla comparazione tra il danno asseritamente vantato (oggetto delle domande degli originari ricorrenti) con le prestazioni erogate dall’Istituto, onde valutare se vi fosse stato un pregiudizio non riconducibile alla copertura assicurativa.

L’ordinanza della S.C. riteneva non … condivisibile l’affermazione dei giudici di seconde cure i quali, ritenendo corretta la decisione del Tribunale, hanno rilevato che il lungo lasso temporale intercorso dalla cessazione del rapporto alle dipendenze della XXXXXX e la documentata insorgenza della malattia, unitamente alla circostanza delle avvenute prestazioni lavorative da parte del de cuius in favore di altre società, precludesse l’accertamento del collegamento causale tra la malattia (e il conseguente decesso) e le condizioni di lavoro alle dipendenze della società convenuta in giudizio, piuttosto che alla dipendenze di altro datore di lavoro.

Ricordava il principio di legittimità (Cass. n. 24405/2021) -applicabile anche a fattispecie come quelle in esame- secondo cui, quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l’inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell’estensione alla responsabilità contrattuale dell’art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento (dei quali, del resto, l’art. 2055 costituisce un’esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo.

Con sentenza depositata il 25.6.2026 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva il ricorso in riassunzione proposto dagli eredi superstiti del lavoratore ribadendo alcuni principi di diritto , ampiamente consolidati:

-Quanto al nesso causale questa Corte, quale giudice della fase rescissoria, è tenuta ad adeguarsi al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con la conseguenza che deve ritenere l’equivalenza delle cause laddove l’evento sia stato causato da una pluralità di soggetti.

-La Suprema Corte, ha infatti, affermato che laddove un unico evento dannoso sia imputabile a più soggetti sussiste una equivalenza di responsabilità a fini risarcitori configurandosi un concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento.

-Quanto all’onere della prova della dedotta responsabilità questa Corte intende dare continuità al recente orientamento (cfr. Cassazione, n. 3492/2025) secondo il quale la violazione dell’art. 2087 cod. civ. genera una responsabilità di natura contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell’art. 1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori si pone, nella domanda di danno per infortunio sul lavoro (ma anche in qualsiasi altra azione a carattere contrattuale), negli stessi termini che nell’art. 1218 cod. civ. sull’inadempimento delle obbligazioni.

-Ne consegue che il lavoratore, e per esso i sui aventi causa, è tenuto ad allegare e provare la esistenza dell’obbligazione lavorativa, il danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè che ha adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.

 

Sulla scorta di tanto condannava la società al pagamento pro quota in favore di XXXXXXX e XXXXXXXX nella qualità di eredi del Sig. XXXXXXXXXX pro quota della complessiva somma di € 81.705,00;  al pagamento della ulteriore somma di € 187.728,00 in favore della Sig.ra XXXXXXXX e di € 164.262,00 in favore del Sig. XXXXXXX; Oltre interessi dalla domanda al saldo.sentenza danno non patrimoniale