Con la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. Lav., 16 ottobre 2025 è stata accertata la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per una polmonite da legionella in quanto veniva accertata la presenza di “Legionella pneumophila” in campioni di acqua prelevati dall’impianto idrico- sanitario, inclusi i servizi igienici e gli spogliatoi utilizzati dal dipendente.
In tema di NASPI, il requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” risulta integrato da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione ed alla relativa contribuzione
Cassazione Sent 13567 del 21-05-2025 Naspi
L’art. 39, comma 8, del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di colf e badanti, nel disporre che: “In caso di morte del datore di lavoro i familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso..” ha la finalità di estendere ai coabitanti, a prescindere dalla qualità di eredi, una responsabilità solidale ad autonomo titolo, ma non deroga alle norme generali in tema di responsabilità degli eredi, i quali rispondono di tutti i debiti facenti capo al de cuius non soltanto con i beni oggetti del patrimonio dell’estinto, ma, altresì, nel caso in cui questi ultimi non siano sufficienti al loro assolvimento, con il proprio patrimonio personale.
Il carcinoma del colon retto rappresenta una delle più frequenti cause di morte per neoplasia nei paesi occidentali. La sua incidenza è in aumento in tutto il mondo ed in Europa vengono diagnosticati ogni anno circa 200.000 casi.
Tale neoplasia è rara prima dei 40 anni, presentandosi più frequentemente intorno ai 60 anni. L’incidenza nei due sessi non mostra differenze per quanto riguarda la localizzazione colica, mentre a livello rettale sembra essere leggermente più frequente nel sesso maschile. Le sedi più colpite sono il retto (50% dei casi) ed il sigma (20% dei casi), il colon ascendente ed il trasverso con la flessura splenica sono interessati rispettivamente nel 16% e nell’8% dei casi.
Il 70% dei pazienti si presenta alla diagnosi con malattia chirurgicamente aggredibile, il 30% con malattia metastatica; il 25% dei pazienti operati radicalmente presenterà una ripresa di malattia dopo un tempo variabile.
La sua eziologia è tuttora sconosciuta, anche se studi epidemiologici hanno identificato, tra i possibili fattori di rischio:
– le abitudini alimentari: alcune osservazioni attribuiscono ad una dieta povera di fibre e ricca di grassi un ruolo importante. Le ipotesi riguardo ai meccanismi con cui la dieta potrebbe influenzare lo sviluppo della neoplasia sono diverse;
– fattori genetici: è possibile identificare molte sindromi ereditarie associate alla presenza di polipi adenomatosi e ad alto rischio di sviluppare neoplasie del grosso intestino. La poliposi familiare adenomatosa è una malattia ereditaria trasmessa con un meccanismo autosomico dominante caratterizzata dalla presenza di centinaia o migliaia di polipi adenomatosi in cui, in assenza del trattamento, lo sviluppo del carcinoma è la regola (100%) ed avviene in età giovanile-adulta, alcuni anni dopo la comparsa dei polipi. Nella sindrome di Lynch (HNPCC, cancro colorettale ereditario senza poliposi) il processo neoplastico interessa, oltre il colon-retto, anche lo stomaco, l’ovario e la mammella. Una suscettibilità ereditaria e non una vera e propria sindrome come le precedenti, sarebbe responsabile dello sviluppo del carcinoma nei soggetti che presentano una storia familiare della malattia;
– polipi neoplastici: la trasformazione maligna è più frequente negli adenomi villosi (35-40%) e tubulo-villosi (16-22%) rispetto ai tubulari (1-4%), e nelle lesioni multiple ed in quelle con maggiori dimensioni (oltre i 2.5 cm);
– malattie infiammatorie intestinali: la storia naturale della colite ulcerosa può essere contrassegnata dallo sviluppo di un carcinoma del colon-retto, a sua volta condizionato dalla durata e dall’estensione della malattia. Il rischio è circa 20 volte superiore a quello della popolazione generale per i pazienti con una malattia datante da più di 10 anni. Rilievi analoghi, ma a livelli estremamente più bassi, sono stati riscontrati anche nel morbo di Crohn.
La neoplasia può presentarsi a livello clinico con una serie di sintomi e segni che oltre allo stadio della malattia, dipendono anche dalla sua localizzazione nei vari tratti in cui il colon ed il retto vengono suddivisi.
Le lesioni che si sviluppano a livello del colon destro (ascendente) sono in genere vegetanti, spesso di notevoli dimensioni, talvolta ulcerate e facilmente sanguinanti. Sul piano clinico possono determinare: anemia secondaria allo stillicidio cronico e costante di sangue dalla neoplasia ulcerata (sangue difficilmente osservabile macroscopicamente nelle feci); dolore di tipo gravativo, non molto intenso, subcontinuo, localizzato ai quadranti addominali di destra e talvolta all’epigastrio. Può essere associata una vaga sintomatologia dispeptica; astenia, per lo più correlata all’anemizzazione; massa palpabile all’emiaddome destro di solito nelle fasi avanzate di malattia; anoressia e dimagrimento.
Gli adenocarcinomi, nell’ambito dei quali vengono annoverate anche le rare forme mucinose, a cellule ad anello con castone, squamocellulari e le forme indifferenziate, rappresentano il 95% delle neoplasie del grosso intestino. I rimanenti istotipi comprendono carcinoidi, sarcomi e linfomi.
Il carcinoma del colon retto può diffondere attraverso varie vie: per continuità: infiltrando in profondità la parete intestinale; per contiguità: infiltrando organi vicini con possibile formazione di fistole nel tenue, nella vescica, nello stomaco, ecc.; per propagazione endocavitaria: causando carcinosi peritoneale e talvolta metastatizzazione a livello pelvico; per via linfatica: le stazioni linfatiche del colon seguono il decorso dei vasi sanguigni e le stazioni linfonodali sono quelle pericoliche, paracoliche ed intermedie. Il retto ha tre vie di deflusso linfatico: una superiore che drena la porzione superiore del retto ed anche parte di quella inferiore, una media per la porzione inferiore del retto e per il canale anale, ed una inferiore per il canale e l’orifizio anale; per via ematica: il fegato, in primo luogo ed il polmone rappresentano la sede più frequente di metastasi; sono state riscontrate talvolta metastasi a livello osseo.
Sono molti i sistemi proposti per la stadiazione dei tumori del colon-retto, ma attualmente si utilizzano più comunemente la classificazione TNM e le classificazioni associate AJCC (American Joint Commettee on cancer) e UICC (Union Internationale contre le Cancer) per avere una stadiazione separata e parallela sia del tumore primitivo, sia del coinvolgimento linfonodale, che delle metastasi a distanza.
Lo stadio iniziale della malattia, infatti, è il più importante fattore predittivo della sopravvivenza che risulta essere, a 5 anni, dell’85-90% per i pazienti in stadio A di Dukes e di circa il 60% per quelli in stadio B; tale sopravvivenza si riduce ulteriormente ad un valore del 40% in caso di coinvolgimento linfonodale ed è inferiore al 5% in caso di metastasi a distanza.
Dopo asportazione chirurgica radicale, la sopravvivenza globale a 5 anni varia dal 55% al 75%, mentre dopo la resezione chirurgica presuntivamente curativa per metastasi epatiche o polmonari, è del 25-30%. La prognosi è peggiore nei soggetti giovani al di sotto dei 30 anni, perché di solito la diagnosi è tardiva, e si ha spesso la presenza di un adenocarcinoma mucoide ad alto grado (53% nei soggetti giovani, contro il 20% negli anziani), con frequenti metastasi linfonodali.
La chirurgia può essere utile, e talora indispensabile, nella malattia avanzata, per prevenire complicanze, come occlusioni, sanguinamenti o perforazioni, oppure per asportare recidive locoregionali o metastasi a distanza (al fegato, polmone, ecc.), talora con intento curativo.
La chemioterapia adiuvante è quel trattamento che viene somministrato dopo l’intervento chirurgico di asportazione radicale del tumore, al fine di ridurre il rischio che la malattia si ripresenti. Il 5-fluorouracile (5-FU), fluoropirimidina appartenente al gruppo degli antimetaboliti, sin dalla sua introduzione, risalente a circa 40 anni fa, rappresenta a tutt’oggi, il farmaco di scelta nel trattamento del carcinoma del colon retto. Altri chemioterapici usati in passato in monochemioterapia come alcune nitrosuree, la mitomicina C, il ftoraful, non hanno mostrato, in termini di risposte o sopravvivenza, un vantaggio rispetto al 5 fluorouracile usato da solo. La somministrazione in bolo di 5-FU con acido folinico (AF) 5 giorni al mese per 6 mesi è considerato il trattamento standard adiuvante nei pazienti in stadio III, capace di determinare un incremento della sopravvivenza assoluta pari al 5-10%, rispetto ai pazienti che non hanno ricevuto chemioterapia adiuvante.
In letteratura, sono presenti molteplici pubblicazioni scientifiche che riportano dati scientifici in merito ad una possibile correlazione tra i lavoratori esposti ad asbesto, affermando che il rischio per le neoplasie dello stomaco, del colon e del retto è stato stimato triplo (Selikoff Ij, et al 1964 – Selikoff Ij, et al 1967). Asbestos Exposure and Neoplasia. Selikoff Ij, Churg J, Hammond Ec. Jama.1964 Apr 6;188:22-6 Asbestosis and neoplasia. Selikoff IJ, Bader RA, Bader ME, Churg J, Hammond EC. Am J Med. 1967 Apr;42(4):487-96.
A favore di questa correlazione vi è anche la pubblicazione Asbestos and gastrointestinal cancer. A review of the literature ed il testo: “I tumori professionali” di C. Marmo et al., ed. SEU 2000”, nella quale viene ammessa la Del tutto recentemente, si è occupato del problema il prof. C. P. Campobasso, titolare della cattedra di medicina legale dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, il quale, insieme con i suoi collaboratori, nel settembre 2023, ha presentato al congresso della Società Italiana di Medicina Legale (SIMLA) un interessante lavoro sulla “Neoplasia colon-rettale amianto o non amianto: questo il dilemma”, concludendo che è necessario proseguire negli studi per risolvere definitivamente il ruolo, quanto meno concausale, dell’amianto nella genesi del carcinoma del colon retto, in considerazione del fatto che la International Agency of Research on Cancer riconosce una relazione positiva tra l’esposizione all’amianto e l’insorgenza del cancro del colon-retto con un aumento statisticamente significativo della mortalità legata all’esposizione cumulativa
Colorectal Cancer: 35 Cases in Asbestos-Exposed Workers. Porzio A, Feola A, Parisi G, Lauro A, Campobasso CP. Healthcare (Basel). 2023 Nov 30;11(23):3077.
In questi sensi la recente sentenza del Tribunale di Napoli – che si allega. sentenza colon amianto
Come definito all’interno delle guide dell’Istituto Superiore di Sanità le infezioni nosocomiali sono una delle complicazioni più frequenti e gravi dell’assistenza sanitaria.
Vengono definite così le infezioni che si presentano durante o dopo il ricovero di una persona in ospedale e che non erano presenti o in incubazione al momento dell’ingresso in ospedale.
Le cause di un’infezione ospedaliera sono molteplici:
interventi chirurgici;
utilizzo prolungato di dispositivi medici invasivi;
indebolimento del sistema di difesa dell’organismo (immunosoppressione) e presenza di gravi malattie di base;
eccessivo utilizzo di antibiotici;
scarsa applicazione di misure di igiene ambientale;
scarsa prevenzione e controllo delle infezioni.
I principali fattori di rischio sono ovviamente legati alla durata delle degenza ospedaliera, oltre che alla presenza di altre malattie che abbassano le difese immunitarie (tumori, immunodeficienze, diabete, anemie, cardiopatie, insufficienza renale e trapianti d’organo) e esposizione a particolari tecniche assistenziali invasive e/o complesse (cateterismo, endoscopie, interventi chirurgici).
Sempre l’Istituto Superiore di Sanità fornisce dei dati allarmanti.
Il Ministero della Salute stima infatti che in Italia ogni anno dalle 450.000 alle 700.000 persone ricoverate vanno incontro a un’infezione ospedaliera.
Di queste, sempre secondo le stime, più del 50% potrebbero essere prevenute.
Le infezioni più frequenti sono quelle respiratorie, soprattutto polmoniti, seguite dalle infezioni urinarie, chirurgiche e del sangue.
In Europa, le Infezioni correlate all’assistenza (ICA) provocano ogni anno:
- 16 milioni di giornate aggiuntive di degenza
- 37.000 decessi attribuibili
- 110.000 decessi per i quali l’infezione rappresenta una concausa.
I costi vengono stimati in approssimativamente 7 miliardi di Euro, includendo solo i costi diretti.
Risarcimento danni per infezioni ospedaliere: in che cosa consiste una infezione ospedaliera
Prima di comprendere come è possibile richiedere ed ottenere un risarcimento danni per infezioni ospedaliere (le quali rientrano nella categoria della malasanità), è fondamentale comprendere che cosa è una infezione ospedaliera. Per definire una infezione ospedaliera, si può dire che è una infezione assente all’ingresso del paziente nell’ambiente di ricovero o di assistenza, che non deve essere obbligatoriamente e strettamente ospedaliero, e i cui sintomi iniziano a manifestarsi a partire dal terzo giorno in poi. Riferendoci ad un ambiente non strettamente ospedaliero, intendiamo dire che i possibili luoghi e le possibili fonti in e da cui è possibile che si verifichi una infezione ospedaliera sono i seguenti:
- le strutture sanitarie in generale;
- i flussi d’acqua o i sistemi di ventilazione;
- l’igiene della persona;
- la pulizia dell’ambiente;
- l’utilizzo scorretto di antibiotici.
Inoltre, va anche detto che il rischio di contrarre una infezione ospedaliera non fa capo solo ai pazienti, ma anche al personale medico e sanitario, agli assistenti, ai visitatori e a eventuali tirocinanti. In questo senso, è determinante individuare quelli che sono i principali fattori di rischio, che sono i seguenti:
- l’età, per cui principalmente vengono colpiti i neonati o gli anziani;
- la malnutrizione;
- eventuali traumi;
- la presenza di altre infezioni più o meno gravi.
Gli errori medici che possono implicare la responsabilità medica sono molteplici e possono variare in base alle circostanze specifiche di ciascun caso. Tuttavia, alcuni degli errori più comuni che possono portare a una potenziale responsabilità medica includono:
- diagnosi errate o tardive
- errori nella somministrazione di farmaci
- negligenza nell’assistenza sanitaria
- chirurgie errate o eseguite in modo improprio
- mancata informazione al paziente sui rischi e sulle alternative di trattamento
- mancanza di consenso informato
- utilizzo di strumenti o attrezzature difettose o mal funzionanti
- infettivologi ospedalieri
Lo status di vittima del dovere è imprescrittibile, ai sensi dell’art. 2934 c.c., in relazione agli artt. 2 e 38 Cost. Infatti, Cassazione, Sezione Lavoro, 17440/2022, ha sancito l’imprescrittibilità del diritto allo status di vittima del dovere.
Da ultimo, l’ordinanza n.3868 del 2023 ha espressamente affermato:
la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563 e 564, della 1. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l’imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge» (Cass. n. 17440 del 2022).
Nel contenzioso promosso dalle vittime del dovere per la declaratoria dello status di vittima del dovere e per conseguire le provvidenze economiche per legge previste, le Amministrazione interessate avanzano sempre l’eccezione di prescrizione del diritto azionato, rilevando che è spirato il termine decennale di cui all’art. 2946 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore L. n. 302/1990, della L. n. 388/2000 e della L. n. 266/2005, in quanto la parte ricorrente non ha prodotto alcun valido atto interruttivo.
Il giudice della nomofilachia ha riconosciuto che l’azione volta all’accertamento del diritto al riconoscimento dello status della condizione di “vittima del dovere” deve essere considerato imprescrittibile: «non può essere dubbio che le provvidenze in esame rientrino nell’ambito della tutela di cui all’art. 38 Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all’idea di “sicurezza sociale” e nell’ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (primo comma) e l’altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico-assicurativi (secondo comma), “non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti” (così, testualmente, Corte Cost. n. 31 del 1986).
E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili “figure speciali di sicurezza sociale”, la cui ratio va individuata nell’apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell’adempimento di un dovere svolto nell’interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all’assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi sì è detto: valendo la categoria di “vittima del dovere” a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall’art. 4 d.P.R. n. 243/2006. L’imprescrittibilità della pretesa discende ex sé dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell’amministrazione di attribuirla d’ufficio.
Tale principio, come detto, è stato confermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità laddove ha precisato che «la questione concernente la possibilità di intendere la qualifica di vittima del dovere in termini di status è stata di recente affrontata da questa Corte, con la pronuncia n. 17440 del 2022, affermativa del principio per cui “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1 commi 563 e 564, ha natura di status, cui consegue l’imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.
Si tratta di un argomento più volte studiato, con risultati, tuttavia, non conclusivi, in quanto l’evidenza del ruolo cancerogeno dell’amianto in tali patologie è tuttora piuttosto limitata.
Attualmente, per quanto riguarda il rapporto tra “Tumore del colon retto” e amianto, risulta che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione di un ultimo aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del Testo Unico (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), ha inserito la suddetta patologia oncologica nella “Lista II” (Gruppo 6 Voce 3), quella delle malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità.
Pertanto, sulla base delle conoscenze attualmente disponibili, non è possibile stabilire con certezza un’associazione causale tra l’esposizione all’amianto e cancro del colon-retto.
La monografia 100/C della IARC (Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro), il più importante organismo internazionale nel campo dei tumori, a conclusione di una sessione dedicata alle patologie amianto correlate, tenutasi circa 8 anni fa tra il 17 – 24 marzo 2009 ha concluso affermando che l’attività cancerogena delle fibre di amianto doveva essere classificata come 2A raggruppamento indicativo di un criterio di probabilità.
È comunque rilevante notare quanto nelle conclusioni afferma il Gruppo di Esperti della IARC relativamente al cancro del colon/retto.
“Associazioni positive sono state anche riscontrate tra la esposizione a tutte le forme di asbesto ed il cancro della faringe, stomaco, e con/retto. Per il cancro del colon/retto, il Gruppo di Lavoro era (evenly divided) uniformemente diviso nel giudizio se la evidenza fosse così forte da attribuire la classificazione come sufficiente.”
Quindi già nel 2009 la evidenza di un’azione cancerogena certa era prospettata dalla metà dei membri del Grippo di Lavoro, ma non raggiunse la maggioranza dei partecipanti, per cui l’amianto venne classificato come cancerogeno 2A per il cancro del Colon/Retto.
Quanto all’ultimo aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del Testo Unico (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), esso non potuto tenere conto dell’aggiornamento della valutazione della IARC (che ha ritenuto probabile l’attività cancerogena delle fibre di amianto), dal momento che i dati della IARC sono stati resi pubblici solo nel 2012 con la pubblicazione della Monografia 100/C.
Pertanto tale Decreto Ministeriale appare fortemente datato, in quanto ha inserito la suddetta patologia oncologica nella “Lista III” (Gruppo 6 Voce 3), quella delle malattie la cui origine lavorativa è possibile.
Appare invece di tutto rilievo fare riferimento a quanto recentemente nella letteratura internazionale è stato prodotto in tema di cancerogenesi da amianto per i tumori del colon.
Segnaliamo quindi il lavoro decisivo pubblicato nel 2016 da un gruppo di ricercatori francesi che si segnala per la sua ampiezza (la coorte esaminata consta di ben 14.515 lavoratori ex esposti ad amianto) e per la sua attenzione mirata esclusivamente ai tumori del colon, separando quindi la precedente classificazione che riuniva in un sol gruppo i tumori del colon e del retto.
Il lavoro su menzionato nasce esplicitamente dalla necessità posta dagli Autori di approfondire le controverse conclusioni del Gruppo di Lavoro della IARC e forniscono elementi rilevanti basati esplicitamente sulla valutazione differenziata della cancerogenesi da esposizione a fibre di amianto nei riguardi separatamente del colon e del retto.
Separando per la prima volta questi due distretti dell’organismo, i ricercatori hanno stabilito che mentre per il colon il nesso di causalità appare certo, tale rilievo non appare confermato per il cancro del retto.
Un lavoratore aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della S.p.A. ENEL con contribuzione versata al Fondo Elettrici per 32 anni e, successivamente aveva svolto l’attività di bracciante agricolo con contribuzione versata al FPLD per anni 11 anni.
Sussistendo i requisiti anagrafici e contributivi, presentava all’INPS domanda di conseguimento di pensione di vecchiaia in cumulo, evidenziando la richiesta di pensione in cumulo era finalizzata a utilizzare periodi contributivi non coincidenti maturati in più gestioni al fine del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia.
A seguito della reiezione da parte dell’INPS, proponeva azione giudiziaria.
Nella fattispecie rilevava che l’articolo 1, co. 195 della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) aveva rivisto in senso estensivo a partire dal 1° gennaio 2017 il perimetro di applicazione del cumulo dei periodi assicurativi già introdotto dall’articolo, 1, comma 239 della legge 228/2012 dal 1° gennaio 2013.
Il cumulo è un meccanismo particolare, in aggiunta alla ricongiunzione e alla totalizzazione, per valorizzare la contribuzione mista, ovvero quella contribuzione accreditata in più casse della previdenza obbligatoria frutto di carriere lavorative discontinue. La norma citata consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Dunque, a differenza della ricongiunzione, il cumulo non opera alcun trasferimento della contribuzione da una gestione previdenziale all’altra.
Pertanto, secondo la normativa richiamata, dal 1° gennaio 2017 il cumulo contributivo è esercitabile dai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri) e dagli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex Inpdap, ex Enpals, Fondo Volo, Fondo Elettrici, Fondo Telefonici eccetera) .
Al pari della totalizzazione nazionale, il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative menzionate; inoltre è necessario che gli assicurati non risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso.
Dal 1° gennaio 2017, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 il cumulo è ammesso anche qualora gli interessati abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento pensionistico autonomo in una delle casse coinvolte nel cumulo (cfr: Circolare Inps 60/2017).
L’importo della pensione è determinato dalla somma dei pro-quota, tante quante saranno le gestioni interessate: ciascuna determinerà il trattamento in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni. Ciò significa che, a differenza della totalizzazione, la pensione verrà liquidata con il sistema retributivo ove applicabile, fermo restando, in ogni caso, che, per i periodi successivi al 1° gennaio 2012, dovrà essere utilizzato solo il sistema contributivo.
Pertanto, diversamente da quanto operato dall’INPS, l’operazione di calcolo del trattamento pensionistico si atteggerà diversamente a seconda della prestazione richiesta. Nel caso del lavoratore in questione, siccome il cumulo era finalizzato alla pensione di vecchiaia, l’operazione si configura a formazione progressiva, per cui, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, si potranno utilizzare tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni coinvolte nel cumulo. Ai fini della misura, la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi.
Con la sentenza che si allega, il Tribunale di Napoli Nord accoglieva il ricorso.SENTENZA CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 23041 del 22 agosto 2024
La Corte di Cassazione – nel chiarire da tempo che il divieto di cumulo dei trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, introdotto dall’art. 6 comma 7 del citato d.l. n. 148 del 1993, si estende anche all’assegno ordinario di invalidità, in ragione della sua natura di trattamento pensionistico (cfr. Cass. 17/08/2023 n. 24751 e ivi le richiamate Cass. nn. 5544 e 8239 del 2010, 9808 del 2012 e 8634 del 2014) – ha rammentato che il regime della non cumulabilità di tali trattamenti è stato temperato dalla facoltà di opzione introdotta dall’art. 2 comma 5 del d.l. n. 299 del 1994 alla luce del quale “all’atto dell’iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell’assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità”. In quella sede si è rammentato che la norma sopra citata non prevede espressamente quali siano le conseguenze del mancato esercizio dell’opzione nel termine previsto per l’iscrizione nelle liste ma si è ritenuto di poterle ricavare dall’art. 1287 secondo comma c.c. il quale stabilisce in forma generale per tutte le obbligazioni alternative le conseguenze del mancato esercizio della facoltà di scelta del creditore “nel termine stabilito” prevedendo la decadenza dalla facoltà di scelta che passa al debitore. In quel contesto si è ritenuto che, sebbene non si possa avere nel caso dell’iscrizione alle liste di mobilità alcun passaggio della facoltà di scelta al debitore, trattandosi di obbligazioni pubbliche in cui il comportamento dell’ente previdenziale è interamente assoggettato alla volontà di legge, tuttavia l’opzione tra i due trattamenti non potrebbe essere esercitata in ogni tempo ma deve piuttosto intervenire all’atto dell’iscrizione nelle liste di mobilità a pena di decadenza.
CTU disturbo dell’adattamento quale malattia professionale
Con la sentenza n. 15957 del 07.06.2024, la Cassazione afferma che la presenza di un clima lavorativo che crea stress è un fatto ingiusto che, anche in assenza di una condotta mobbizzante, fa sorgere in capo al dipendente un diritto al risarcimento.
In più occasione la S.C. ha avuto modo di affermare che “nell’ambito del sistema del T.U. in materia di infortuni sul lavoro, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione; dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica (come peraltro prevede oggi a fini preventivi l’art. 28, comma 1, T.U. 81/2008.
Si allega un’interessante consulenza tecnica d’ufficio, espletata in un giudizio patrocinato dall’avv. Francesco Gentile, che ha riconosciuto il nesso di causalità tra il disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso e gli eventi connessi all’attività lavorativa.
Giurisprudenza
- Legionella28 Novembre 2025 - 13:42
- NASPI – REQUISITO TRENTA GIORNATE28 Novembre 2025 - 13:11
- Ancora sul carcinoma colon-retto in esposto ad amianto27 Novembre 2025 - 10:54
Indirizzo
Studio Legale Avv. Francesco Gentile
Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Napoli
Indirizzo: Via Firenze 32 , 80120
Napoli
Tel: 081261311
Email: avv.gentile@libero.it
P.iva: 04312460639
Lo Studio Riceve:
Si riceve sempre su appuntamento, anche per ragioni di privacy.
Lun-Ven: 8:00-19:00
