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Studio Legale Francesco Gentile | Diritto del lavoro pubblico e privato
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Giurisprudenza, News

Risarcimento danno – Mobbing sentenza della Cassazione dell’1.12.2025

Con questa recente sentenza, la Cassazione, nel solco di una consolidata giurisprudenza,  ha rilevato che lo straining, che può configurarsi anche tramite un atto isolato, rappresenta una forma attenuata di mobbing perché priva della continuità delle vessazioni ma sempre riconducibile all’art. 2087 c.c., sicché garantisce il risarcimento del danno al lavoratore leso anche in assenza dei tratti caratterizzanti il mobbing.   Anche recentemente, la Corte ha ribadito che una situazione di stress può rappresentare fonte di risarcimento del danno subito dal lavoratore, ove emerga la colpa del datore di lavoro nella contribuzione causale alla creazione di un ambiente logorante e determinativo di ansia, come tale causativo di pregiudizio per la salute.

E’ stato, inoltre, sottolineato (Cass. n. 29101/2023 cit.) che -in relazione alla  tutela  della personalità morale del lavoratore, al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining – quello che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 cod. civ. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell’ordinamento, ovvero la sua integrità psicofisica, la dignità, l’identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica; la reiterazione, l’intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza.

Pertanto, la particolare suscettibilità o sensibilità del lavoratore non esclude né il mobbing né lo straining se il datore consente un ambiente stressogeno e mette in atto comportamenti che, anche se non illegittimi, inducono disagio. Il diritto al risarcimento scatta a prescindere dalla volontà di emarginazione se il clima è mortificante o comunque non ideale per svolgere serenamente i compiti assegnati.

Risarcimento danno – Mobbing sentenza della Cassazione dell’1.12.2025

3 Dicembre 2025
https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png 0 0 Francesco Gentile https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png Francesco Gentile2025-12-03 12:35:412025-12-03 12:35:41Risarcimento danno – Mobbing sentenza della Cassazione dell’1.12.2025
Giurisprudenza, News

sentenza Italsider di Bagnoli operaio deceduto per mesotelioma pleurico

La sentenza allegata, emessa dal Tribunale di Napoli il 15.5.2025, è relativa al giudizio promosso dai congiunti di un operaio dell’Italsider di bagnoli, deceduto per mesotelioma pleurico , contratto per l’inalazione di fibre di amianto nell’ambiente lavorativo. La sentenza è importante perché affronta la questione del cd. danno parentale. Il c.d. danno “da perdita del […]

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2 Dicembre 2025
https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png 0 0 Francesco Gentile https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png Francesco Gentile2025-12-02 13:49:072025-12-02 13:49:07sentenza Italsider di Bagnoli operaio deceduto per mesotelioma pleurico
Giurisprudenza, News

VIGILE DEL FUOCO – VITTIMA DEL DOVERE

Tribunale lavoro Pesaro sentenza n. 370 del 31 luglio 2025

Fatto

Un vigile del fuoco deceduto per adenocarcinoma polmonare aveva partecipato a campagne di soccorso in zone sismiche, a missioni NATO in aree di stoccaggio di ordigni bellici e ad attività operative con esposizione a sostanze pericolose. Gli eredi richiedevano il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici economici. L’amministrazione resistente contestava la sussistenza dei presupposti normativi. La CTU accertava il nesso causale tra le condizioni operative e la patologia oncologica, richiamando la classificazione IARC 2022 che qualifica come cancerogena l’esposizione professionale dei vigili del fuoco.

Massima

In materia di riconoscimento dello status di vittima del dovere, i benefici di cui alla L. 266/2005 configurano un diritto soggettivo e non un mero interesse legittimo, atteso che, sussistendo i requisiti previsti, si costituisce una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una pubblica amministrazione priva di discrezionalità sia in ordine alla decisione di erogare le provvidenze che alla misura di esse. L’art. 1, comma 563, della L. 266/2005 richiede che l’invalidità permanente o il decesso siano conseguenza diretta di eventi verificatisi nelle specifiche ipotesi tassativamente elencate dalle lettere da a) ad f), mentre il successivo comma 564 estende lo status a coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso in occasione o a seguito di missioni, riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. Il termine “missione” di cui al comma 564 deve intendersi come attività istituzionale di servizio, propria del corpo di appartenenza, che ricomprende sia compiti operativi che addestrativi, anche fuori dai confini nazionali, richiesti o autorizzati da soggetti gerarchicamente sovraordinati, traducendosi in un dovere collegato al servizio. Le attività di soccorso svolte durante campagne a seguito di eventi sismici e quelle effettuate in zone di operazioni belliche o in aree di stoccaggio di munizionamento ad uranio impoverito integrano le “particolari condizioni ambientali od operative” richieste dal comma 564, implicando un evidente aumento del rischio ordinario riconnesso all’attività. In tema di nesso causale tra esposizione professionale e patologie oncologiche nei vigili del fuoco, assume rilievo la classificazione operata dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) che nel luglio 2022 ha dichiarato l’esposizione professionale dei vigili del fuoco come “cancerogena per l’uomo”, sicché, in assenza di altra causa nota, deve riconoscersi il nesso di causalità tra le sostanze cancerogene alle quali il vigile del fuoco è rimasto esposto e la neoplasia polmonare.

Esito

Il Tribunale accoglie il ricorso, riconoscendo lo status di vittima del dovere ai sensi dell’art. 1, comma 564, L. 266/2005 e condannando l’amministrazione alla corresponsione delle provvidenze economiche e non economiche spettanti agli eredi, oltre alle spese di giudizio e di CTU

2 Dicembre 2025
https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png 0 0 Francesco Gentile https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png Francesco Gentile2025-12-02 09:06:162025-12-02 09:06:16VIGILE DEL FUOCO – VITTIMA DEL DOVERE
News

VACCINO ASTRAZENECA E REAZIONE AVVERSA

 

Il decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 21 del 27-01-2022, all’art. 20, comma 1, ha così stabilito: “All’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana.

Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di indennizzo è disciplinato dall’articolo 3, comma 1, primo periodo della legge 210/1992, a norma del quale I soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni … . I termini decorrono dal momento in cui, … l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

Affinché tale termine decorra è innanzi tutto necessario che il danneggiato sia consapevole della correlazione tra il pregiudizio subito e la vaccinazione.

Il Dipartimento Militare di medicinale legale di La Spezia, territorialmente competente, su richiesta della Asl ha acquisito la documentazione e, dopo aver sottoposto il cittadino ad un accertamento sanitario, ha  sancito il nesso causale tra la vaccinazione e l’insorgenza delle patologie denunciate, scrivendo nel verbale che “Il manifestarsi della piastrinopenia immunomediata (Itp) cronica che ha colpito il signor XXXX  a distanza di pochi giorni dalla prima procedura vaccinale con vaccino Astrazeneca per Covid-19 costituisce certamente una reazione avversa grave (risposta nociva e non intenzionale a una vaccinazione per la quale è possibile stabilire una relazione causale o concausale con la vaccinazione stessa) potenzialmente innescata dalla procedura stessa, in soggetto fino ad allora sano.

La Asl  di Genova e la Commissione Medica Ospedaliera di La Spezia hanno così dato il via libera al risarcimento spettante al cittadino per danno da vaccinazione, considerata la “menomazione permanente dell’integrità psicofisica”, con un indennizzo vitalizio sottoforma di assegno bimestrale di importo pari, secondo le ultime tabelle ministeriali, a 1740,77 euro.

Nel nostro ordinamento, sul principio di solidarietà si fonda la legge n. 210/1992 sull’indennizzo conseguente a vaccinazione obbligatoria o anche solo raccomandata, per quanto riguarda i vaccini anti Covid-19. E dunque, sussiste un presidio concreto. Il problema, semmai, è dimostrare, in sede amministrativa, che la patologia riscontrata sia una conseguenza della somministrazione del vaccino.

 

Per quanto riguarda le complicanze trombotiche, un avallo alla prova del nesso causale potrebbe essere fornito dalla stessa ammissione di Astra-Zeneca, sebbene riferita, dalla stessa casa farmaceutica, a casi sostanzialmente eccezionali.

1 Dicembre 2025
https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png 0 0 Francesco Gentile https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png Francesco Gentile2025-12-01 12:45:012025-12-01 12:45:01VACCINO ASTRAZENECA E REAZIONE AVVERSA
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Legionella

Con la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. Lav., 16 ottobre 2025  è stata  accertata la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per una polmonite da legionella in quanto veniva accertata la presenza di “Legionella pneumophila” in campioni di acqua prelevati dall’impianto idrico- sanitario, inclusi i servizi igienici e gli spogliatoi utilizzati dal dipendente. 

Tribunale di Milano, Sez. Lav., 16 ottobre 2025

28 Novembre 2025
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NASPI – REQUISITO TRENTA GIORNATE

 

In tema di NASPI, il requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” risulta integrato da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione ed alla relativa contribuzione

Cassazione Sent 13567 del 21-05-2025 Naspi

 

28 Novembre 2025
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Giurisprudenza, News

LAVORO SUBORDINATO – COLF E BADANTI – DECESSO DATORE LAVORO – CREDITI DI LAVORO – RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI FAMILIARI COABITANTI

L’art. 39, comma 8, del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di colf e badanti, nel disporre che: “In caso di morte del datore di lavoro i familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso..” ha la finalità di estendere ai coabitanti, a prescindere dalla qualità di eredi, una responsabilità solidale ad autonomo titolo, ma non deroga alle norme generali in tema di responsabilità degli eredi, i quali rispondono di tutti i debiti facenti capo al de cuius non soltanto con i beni oggetti del patrimonio dell’estinto, ma, altresì, nel caso in cui questi ultimi non siano sufficienti al loro assolvimento, con il proprio patrimonio personale.

Trib Catania sentenza 30-03-2023

28 Novembre 2025
https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png 0 0 Francesco Gentile https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png Francesco Gentile2025-11-28 09:37:032025-11-28 09:37:03LAVORO SUBORDINATO – COLF E BADANTI – DECESSO DATORE LAVORO – CREDITI DI LAVORO – RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI FAMILIARI COABITANTI
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Ancora sul carcinoma colon-retto in esposto ad amianto

Il carcinoma del colon retto rappresenta una delle più frequenti cause di morte per neoplasia nei paesi occidentali. La sua incidenza è in aumento in tutto il mondo ed in Europa vengono diagnosticati ogni anno circa 200.000 casi.

Tale neoplasia è rara prima dei 40 anni, presentandosi più frequentemente intorno ai 60 anni. L’incidenza nei due sessi non mostra differenze per quanto riguarda la localizzazione colica, mentre a livello rettale sembra essere leggermente più frequente nel sesso maschile. Le sedi più colpite sono il retto (50% dei casi) ed il sigma (20% dei casi), il colon ascendente ed il trasverso con la flessura splenica sono interessati rispettivamente nel 16% e nell’8% dei casi.

Il 70% dei pazienti si presenta alla diagnosi con malattia chirurgicamente aggredibile, il 30% con malattia metastatica; il 25% dei pazienti operati radicalmente presenterà una ripresa di malattia dopo un tempo variabile.

La sua eziologia è tuttora sconosciuta, anche se studi epidemiologici hanno identificato, tra i possibili fattori di rischio:

– le abitudini alimentari: alcune osservazioni attribuiscono ad una dieta povera di fibre e ricca di grassi un ruolo importante. Le ipotesi riguardo ai meccanismi con cui la dieta potrebbe influenzare lo sviluppo della neoplasia sono diverse;

– fattori genetici: è possibile identificare molte sindromi ereditarie associate alla presenza di polipi adenomatosi e ad alto rischio di sviluppare neoplasie del grosso intestino. La poliposi familiare adenomatosa è una malattia ereditaria trasmessa con un meccanismo autosomico dominante caratterizzata dalla presenza di centinaia o migliaia di polipi adenomatosi in cui, in assenza del trattamento, lo  sviluppo del carcinoma è la regola (100%) ed avviene in età giovanile-adulta, alcuni anni dopo la comparsa dei polipi. Nella sindrome di Lynch (HNPCC, cancro colorettale ereditario senza poliposi) il processo neoplastico interessa, oltre il colon-retto, anche lo stomaco, l’ovario e la mammella. Una suscettibilità ereditaria e non una vera e propria sindrome come le precedenti, sarebbe responsabile dello sviluppo del carcinoma nei soggetti che presentano una storia familiare della malattia;

– polipi neoplastici: la trasformazione maligna è più frequente negli adenomi villosi (35-40%) e tubulo-villosi (16-22%) rispetto ai tubulari (1-4%), e nelle lesioni multiple ed in quelle con maggiori dimensioni (oltre i 2.5 cm);

– malattie infiammatorie intestinali: la storia naturale della colite ulcerosa può essere contrassegnata dallo sviluppo di un carcinoma del colon-retto, a sua volta condizionato dalla durata e dall’estensione della malattia. Il rischio è circa 20 volte superiore a quello della popolazione generale per i pazienti con una malattia datante da più di 10 anni. Rilievi analoghi, ma a livelli estremamente più bassi, sono stati riscontrati anche nel morbo di Crohn.

La neoplasia può presentarsi a livello clinico con una serie di sintomi e segni che oltre allo stadio della malattia, dipendono anche dalla sua localizzazione nei vari tratti in cui il colon ed il retto vengono suddivisi.

Le lesioni che si sviluppano a livello del colon destro (ascendente) sono in genere vegetanti, spesso di notevoli dimensioni, talvolta ulcerate e facilmente sanguinanti. Sul piano clinico possono determinare: anemia secondaria allo stillicidio cronico e costante di sangue dalla neoplasia ulcerata (sangue difficilmente osservabile macroscopicamente nelle feci); dolore di tipo gravativo, non molto intenso, subcontinuo, localizzato ai quadranti addominali di destra e talvolta all’epigastrio. Può essere associata una vaga sintomatologia dispeptica; astenia, per lo più correlata all’anemizzazione; massa palpabile all’emiaddome destro di solito nelle fasi avanzate di malattia; anoressia e dimagrimento.

Gli adenocarcinomi, nell’ambito dei quali vengono annoverate anche le rare forme mucinose, a cellule ad anello con castone, squamocellulari e le forme  indifferenziate, rappresentano il 95% delle neoplasie del grosso intestino. I rimanenti istotipi comprendono carcinoidi, sarcomi e linfomi.

Il carcinoma del colon retto può diffondere attraverso varie vie: per continuità: infiltrando in profondità la parete intestinale; per contiguità: infiltrando organi vicini con possibile formazione di fistole nel tenue, nella vescica, nello stomaco, ecc.; per propagazione endocavitaria: causando carcinosi peritoneale e talvolta metastatizzazione a livello pelvico; per via linfatica: le stazioni linfatiche del colon seguono il decorso dei vasi sanguigni e le stazioni linfonodali sono quelle pericoliche, paracoliche ed intermedie. Il retto ha tre vie di deflusso linfatico: una superiore che drena la porzione superiore del retto ed anche parte di quella inferiore, una media per la porzione inferiore del retto e per il canale anale, ed una inferiore per il canale e l’orifizio anale; per via ematica: il fegato, in primo luogo ed il polmone rappresentano la sede più frequente di metastasi; sono state riscontrate talvolta metastasi a livello osseo.

Sono molti i sistemi proposti per la stadiazione dei tumori del colon-retto, ma attualmente si utilizzano più comunemente la classificazione TNM e le classificazioni associate AJCC (American Joint Commettee on cancer) e UICC (Union Internationale contre le Cancer) per avere una stadiazione separata e parallela sia del tumore primitivo, sia del coinvolgimento linfonodale, che delle metastasi a distanza.

Lo stadio iniziale della malattia, infatti, è il più importante fattore predittivo della sopravvivenza che risulta essere, a 5 anni, dell’85-90% per i pazienti in stadio A di Dukes e di circa il 60% per quelli in stadio B; tale sopravvivenza si riduce ulteriormente ad un valore del 40% in caso di coinvolgimento linfonodale ed è inferiore al 5% in caso di metastasi a distanza.

Dopo asportazione chirurgica radicale, la sopravvivenza globale a 5 anni varia dal 55% al 75%, mentre dopo la resezione chirurgica presuntivamente curativa per metastasi epatiche o polmonari, è del 25-30%. La prognosi è peggiore nei soggetti giovani al di sotto dei 30 anni, perché di solito la diagnosi è tardiva, e si ha spesso la presenza di un adenocarcinoma mucoide ad alto grado (53% nei soggetti giovani, contro il 20% negli anziani), con frequenti metastasi linfonodali.

La chirurgia può essere utile, e talora indispensabile, nella malattia avanzata, per prevenire complicanze, come occlusioni, sanguinamenti o perforazioni, oppure per asportare recidive locoregionali o metastasi a distanza (al fegato, polmone, ecc.), talora con intento curativo.

La chemioterapia adiuvante è quel trattamento che viene somministrato dopo l’intervento chirurgico di asportazione radicale del tumore, al fine di ridurre il rischio che la malattia si ripresenti. Il 5-fluorouracile (5-FU), fluoropirimidina appartenente al gruppo degli antimetaboliti, sin dalla sua introduzione, risalente a circa 40 anni fa, rappresenta a tutt’oggi, il farmaco di scelta nel trattamento del carcinoma del colon retto. Altri chemioterapici usati in passato in monochemioterapia come alcune nitrosuree, la mitomicina C, il ftoraful, non hanno mostrato, in termini di risposte o sopravvivenza, un vantaggio rispetto al 5 fluorouracile usato da solo. La somministrazione in bolo di 5-FU con acido folinico (AF) 5 giorni al mese per 6 mesi è considerato il trattamento standard adiuvante nei pazienti in stadio III, capace di determinare un incremento della sopravvivenza assoluta pari al 5-10%, rispetto ai pazienti che non hanno ricevuto chemioterapia adiuvante.

 

In letteratura, sono presenti molteplici pubblicazioni scientifiche che riportano dati scientifici in merito ad una possibile correlazione tra i lavoratori esposti ad asbesto, affermando che il rischio per le neoplasie dello stomaco, del colon e del retto è stato stimato triplo (Selikoff Ij, et al 1964 – Selikoff Ij, et al 1967). Asbestos Exposure and Neoplasia. Selikoff Ij, Churg J, Hammond Ec. Jama.1964 Apr 6;188:22-6 Asbestosis and neoplasia. Selikoff IJ, Bader RA, Bader ME, Churg J, Hammond EC. Am J Med. 1967 Apr;42(4):487-96.

A favore di questa correlazione vi è anche la pubblicazione Asbestos and gastrointestinal cancer. A review of the literature ed il testo: “I tumori professionali” di C. Marmo et al., ed. SEU 2000”, nella quale viene ammessa la  Del tutto recentemente, si è occupato del problema il prof. C. P. Campobasso, titolare della cattedra di medicina legale dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, il quale, insieme con i suoi collaboratori, nel settembre 2023, ha presentato al congresso della Società Italiana di Medicina Legale (SIMLA) un interessante lavoro sulla “Neoplasia colon-rettale amianto o non amianto: questo il dilemma”, concludendo che è necessario proseguire negli studi per risolvere definitivamente il ruolo, quanto meno concausale, dell’amianto nella genesi del carcinoma del colon retto, in considerazione del fatto che la International Agency of Research on Cancer riconosce una relazione positiva tra l’esposizione all’amianto e l’insorgenza del cancro del colon-retto con un aumento statisticamente significativo della mortalità legata all’esposizione cumulativa

Colorectal Cancer: 35 Cases in Asbestos-Exposed Workers. Porzio A, Feola A, Parisi G, Lauro A, Campobasso CP. Healthcare (Basel). 2023 Nov 30;11(23):3077.

In questi sensi la recente sentenza del Tribunale di Napoli – che si allega. sentenza colon amianto

27 Novembre 2025
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Cos’è un’infezione nosocomiale

 

Come definito all’interno delle guide dell’Istituto Superiore di Sanità le infezioni nosocomiali sono una delle complicazioni più frequenti e gravi dell’assistenza sanitaria.

Vengono definite così le infezioni che si presentano durante o dopo il ricovero di una persona in ospedale e che non erano presenti o in incubazione al momento dell’ingresso in ospedale.

Le cause di un’infezione ospedaliera sono molteplici:

interventi chirurgici;

utilizzo prolungato di dispositivi medici invasivi;

indebolimento del sistema di difesa dell’organismo (immunosoppressione) e presenza di gravi malattie di base;

eccessivo utilizzo di antibiotici;

scarsa applicazione di misure di igiene ambientale;

scarsa prevenzione e controllo delle infezioni.

 

I principali fattori di rischio sono ovviamente legati alla durata delle degenza ospedaliera, oltre che alla presenza di altre malattie che abbassano le difese immunitarie (tumori, immunodeficienze, diabete, anemie, cardiopatie, insufficienza renale e trapianti d’organo) e esposizione a particolari tecniche assistenziali invasive e/o complesse (cateterismo, endoscopie, interventi chirurgici).

 

Sempre l’Istituto Superiore di Sanità fornisce dei dati allarmanti.

Il Ministero della Salute stima infatti che in Italia ogni anno dalle 450.000 alle 700.000 persone ricoverate vanno incontro a un’infezione ospedaliera.

Di queste, sempre secondo le stime, più del 50% potrebbero essere prevenute.

Le infezioni più frequenti sono quelle respiratorie, soprattutto polmoniti, seguite dalle infezioni urinarie, chirurgiche e del sangue.

In Europa, le Infezioni correlate all’assistenza (ICA) provocano ogni anno:

  • 16 milioni di giornate aggiuntive di degenza
  • 37.000 decessi attribuibili
  • 110.000 decessi per i quali l’infezione rappresenta una concausa.

I costi vengono stimati in approssimativamente 7 miliardi di Euro, includendo solo i costi diretti.

Risarcimento danni per infezioni ospedaliere: in che cosa consiste una infezione ospedaliera

Prima di comprendere come è possibile richiedere ed ottenere un risarcimento danni per infezioni ospedaliere (le quali rientrano nella categoria della malasanità), è fondamentale comprendere che cosa è una infezione ospedaliera. Per definire una infezione ospedaliera, si può dire che è una infezione assente all’ingresso del paziente nell’ambiente di ricovero o di assistenza, che non deve essere obbligatoriamente e strettamente ospedaliero, e i cui sintomi iniziano a manifestarsi a partire dal terzo giorno in poi. Riferendoci ad un ambiente non strettamente ospedaliero, intendiamo dire che i possibili luoghi e le possibili fonti in e da cui è possibile che si verifichi una infezione ospedaliera sono i seguenti:

  • le strutture sanitarie in generale;
  • i flussi d’acqua o i sistemi di ventilazione;
  • l’igiene della persona;
  • la pulizia dell’ambiente;
  • l’utilizzo scorretto di antibiotici.

Inoltre, va anche detto che il rischio di contrarre una infezione ospedaliera non fa capo solo ai pazienti, ma anche al personale medico e sanitario, agli assistenti, ai visitatori e a eventuali tirocinanti. In questo senso, è determinante individuare quelli che sono i principali fattori di rischio, che sono i seguenti:

  • l’età, per cui principalmente vengono colpiti i neonati o gli anziani;
  • la malnutrizione;
  • eventuali traumi;
  • la presenza di altre infezioni più o meno gravi.

 

Gli errori medici che possono implicare la responsabilità medica sono molteplici e possono variare in base alle circostanze specifiche di ciascun caso. Tuttavia, alcuni degli errori più comuni che possono portare a una potenziale responsabilità medica includono:

  • diagnosi errate o tardive
  • errori nella somministrazione di farmaci
  • negligenza nell’assistenza sanitaria
  • chirurgie errate o eseguite in modo improprio
  • mancata informazione al paziente sui rischi e sulle alternative di trattamento
  • mancanza di consenso informato
  • utilizzo di strumenti o attrezzature difettose o mal funzionanti
  • infettivologi ospedalieri
12 Novembre 2024
https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png 0 0 Francesco Gentile https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png Francesco Gentile2024-11-12 14:03:422024-11-12 14:03:42Cos’è un’infezione nosocomiale
Giurisprudenza, News

IMPRESCRITTIBILE LO STATUS DI VITTIMA DEL DOVERE

Lo status di vittima del dovere è imprescrittibile, ai sensi dell’art. 2934 c.c., in relazione agli artt. 2 e 38 Cost. Infatti, Cassazione, Sezione Lavoro, 17440/2022, ha sancito l’imprescrittibilità del diritto allo status di vittima del dovere.

Da ultimo, l’ordinanza n.3868 del 2023 ha espressamente affermato:

la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563 e 564, della 1. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l’imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge» (Cass. n. 17440 del 2022).

 

Nel contenzioso promosso dalle vittime del dovere per la declaratoria dello status di vittima del dovere e per conseguire le provvidenze economiche per legge previste, le Amministrazione interessate avanzano sempre l’eccezione di prescrizione del diritto azionato, rilevando che è spirato il termine decennale di cui all’art. 2946 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore L. n. 302/1990, della L. n. 388/2000 e della L. n. 266/2005, in quanto  la parte ricorrente non ha prodotto alcun valido atto interruttivo.

Il giudice della nomofilachia ha riconosciuto che l’azione volta all’accertamento del diritto al riconoscimento dello status della condizione di “vittima del dovere” deve essere considerato imprescrittibile: «non può essere dubbio che le provvidenze in esame rientrino nell’ambito della tutela di cui all’art. 38 Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all’idea di “sicurezza sociale” e nell’ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (primo comma) e l’altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico-assicurativi (secondo comma), “non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti” (così, testualmente, Corte Cost. n. 31 del 1986).

E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili “figure speciali di sicurezza sociale”, la cui ratio va individuata nell’apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell’adempimento di un dovere svolto nell’interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all’assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi sì è detto: valendo la categoria di “vittima del dovere” a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall’art. 4 d.P.R. n. 243/2006. L’imprescrittibilità della pretesa discende ex sé dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell’amministrazione di attribuirla d’ufficio.

Tale principio, come detto, è stato confermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità laddove ha precisato che «la questione concernente la possibilità di intendere la qualifica di vittima del dovere in termini di status è stata di recente affrontata da questa Corte, con la pronuncia n. 17440 del 2022, affermativa del principio per cui “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1 commi 563 e 564, ha natura di status, cui consegue l’imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.

Ordinanza n. 3868-2023

4 Novembre 2024
https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png 0 0 Francesco Gentile https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png Francesco Gentile2024-11-04 16:41:502024-11-04 16:41:50IMPRESCRITTIBILE LO STATUS DI VITTIMA DEL DOVERE
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