Ordinanza Cassazione 212024 del 2024

Con l’ordinanza che si allega (nr.21204 del 30.7.2024), la Cassazione afferma che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il dipendente illecitamente somministrato o utilizzato in un appalto illecito di manodopera deve considerarsi alle dipendenze del datore di lavoro effettivo, in quanto il rapporto assicurativo sociale si costituisce immediatamente in forza di legge col datore di lavoro effettivo.
Nella causa patrocinata dall’avv. Francesco Gentile, il lavoratore veniva investito da un muletto nel corso dell’attività svolta all’interno dell’azienda gestita dalla PCP.
Lo stesso era addetto alla macchina ribobinatrice, nonostante fosse stato formalmente assunto da altra azienda a cui la PCP aveva appaltato i lavori di pulizia.
In primo grado veniva accolta la domanda di risarcimento del danno differenziale con condanna della società committente e della compagnia di assicurazione.
A seguito di appello della compagnia assicuratrice, la Corte territoriale riteneva che l’infortunio occorso al lavoratore non poteva rientrare nell’ambito della copertura di polizza.
Ribaltando l’orientamento del Giudice di merito, la Corte di Cassazione ha sostenuto che il rapporto assicurativo sociale si costituisce immediatamente in forza di legge col datore di lavoro effettivo e che la copertura è assicurata dai contributi, a tal fine, versati dal datore interposto che liberano quello effettivo.

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18/11/2023, entrando in vigore il giorno successivo, la Nuova Tabella delle Malattie Professionali di cui al Decreto del Ministero del Lavoro di concerto col Ministero della Salute del 10/10/2023.

In particolare, per le patologie da sovraccarico biomeccanico è stata modificata la definizione della lavorazione nociva: il “non occasionale” diventa “abituale e sistematico” e per l’arto superiore è stato introdotto, oltre alla ripetitività del movimento, l’ “uso di forza”.

Difatti per il riconoscimento della natura professionale di patologie da sovraccarico biomeccanico occorreva che  “l’adibizioneallelavorazioni” fosse avvenuta inmanieranonoccasionalee/oinmanieraprolungata.

E per definire ulteriormente e in modo certo il campo per il riconoscimento dimalattia professionale, era intervenuta la Corte di Cassazione con l’indicazioneche“l’adibizione alla lavorazione può ritenersi non occasionale quandocostituisca una componente abituale e sistematica dell’attività professionaledell’assicurato e sia dunque intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto aprestare”. Ed ancora è stato chiarito che la “lavorazione prolungata” è quellasvolta“inmododuraturo,perunperiododitemposufficientementeidoneoa causarelapatologia.”

Nella circolare INAIL n. 47/2008, che ha accompagnato tali tabelle, proprio inriferimento alle malattie muscolo-scheletriche si riporta “… sono state introdottelemalattiemuscoloscheletrichecausatedasollecitazionibiomeccaniche,aseguito di movimenti ripetuti e/o posture incongrue dell’arto superiore, del ginocchio e della colonna vertebrale; pertali patologie è previsto che la presunzione legale operi quando l’adibizione alle lavorazioni indicate avvenga in maniera non occasionale e/o prolungata.Al riguardo, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, l’adibizione alla lavorazione può ritenersi nono ccasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell’attività professionale dell’assicurato e sia dunque intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare. Accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che l’assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia”.

La modifica intervenuta con le nuove tabelle recepisce l’indicazione della Suprema Corte, con l’aggiunta dell’uso della forza.

Riconosciuta dall’INAIL la rendita al coniuge superstite di lavoratore deceduto a seguito di contagio da COVID-19 sul posto di lavoro e in occasione dello svolgimento di attività lavorativa. Nella fattispecie si trattava di dipendente di macelleria che nel periodo maggio-luglio 2020 aveva avuto un continuo contatto con la clientela, molto spesso portatori di mascherina indossata in modo non corretto, quasi sempre sprovvisti di guanti o strumenti di protezione per le mani.

A seguito della reiezione della domanda da parte dell’INAIL, la vedova, assistita dall’avv. Francesco Gentile , aveva adito il Giudice sul presupposto che il contagio da COVID-19 era avvenuto sul posto di lavoro e in occasione dello svolgimento di attività lavorativa.

La CTU espletata nel detto giudizio ha considerato la probabilità che il contagio del lavoratore sia avvenuto nello svolgimento dell’attività lavorativa, muovendo dal presupposto che la via principale e preponderante di diffusione del SARS-CoV2 risulta essere quella dell’aspirazione mediante le vie respiratorie di particelle virali o di microgocce di acquose contaminate da particelle virali disperse nell’aria. Conseguentemente, mansioni caratterizzate dal contatto diretto con il pubblico a una distanza ravvicinata in un ambiente chiuso, prolungato quantomeno nell’arco di alcuni minuti, costituiscono una situazione lavorativa pacificamente idonea alla trasmissione del SARS-CoV2, soprattutto nel momento in cui il lavoratore non indossi un idoneo dispositivo di protezione respiratoria individuale. Riportando tali considerazioni al caso di specie, il c.t.u. ha quindi ritenuto che “alla luce della ascrivibilità del decesso della Paziente a patologia derivante da SARS-CoV2, e considerate le specifiche modalità con cui è stata descritta la modalità di effettuazione della mansione lavorativa (a contatto con il pubblico), quest’ultima può essere stata idonea nel rappresentare la circostanza di trasmissione del SARS-CoV2, senza comunque poter tecnicamente circoscrivere in maniera puntuale il preciso momento (giorno ed orario) dell’effettivo contagio, e pur comunque annotando che le tempistiche di incubazione virale sono coerenti con le tempistiche di presenza del lavoratore  sul posto di lavoro nella primavera del 2020”.

Si tratta peraltro di considerazioni fatte proprie anche dall’INAIL in alcune sue circolari, laddove ad esempio si afferma che la presunzione semplice di origine professionale del contagio da coronavirus vigente per gli operatori sanitari non esaurisce l’ambito di tutela da parte dell’INAIL in quanto “A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari” (Circolare INAIL n. 13 del 3 Aprile 2020).

L’obesità connessa ad un improprio regime dietetico assume la connotazione dell’infermità invalidante, ai fini del  riconoscimento della pensione, nel momento in cui la correzione richieda l’adozione di una terapia medica ed alimentare.
Per la Corte di Cassazione, ordinanza n. 4684/2022, “quanto detto assume maggiormente rilievo ove l’obesità venga in considerazioe unitamente ad altre patologie, come nel caso di specie, ove viene in rilievo un quadro clinico complessivo rilevante ai fini della condizione sanitaria di invalidità civile“.
Per giurisprudenza costente, “ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità, la obesità, in quanto malattia permanente, ancorché non irreversibile, se di grado rilevante e concomitante con altre malattie ed alterazioni funzionali, deve essere valutata in un contesto complessivo e globale di tutte le manifestazioni patologiche, per stabilirne l’incidenza sulla capacità di lavoro e di guadagno”.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4684/2022