Nel caso in esame si discuteva della patologia oncologica laringea che aveva determinato la necessità di eseguire chirurgicamente la laringectomia e conseguente afonia del lavoratore .

Come da storia clinica – lavorativa, lo stesso era stato esposto a rischio amianto durante la sua attività di lavoro.

Analizzando la patologia oncologica laringea si rileva che le cause principali riconosciute sono: il fumo di tabacco (che costituisce il principale fattore di rischio), l’alcol, le infezioni virali e l’esposizione a sostanze chimiche come amianto e i prodotti chimici industriali.

Pertanto, considerato che il lavoratore era stato anche forte fumatore per il passato, in considerazione che il rischio è anche dovuto all’esposizione all’amianto, la sentenza ha ritenuto, come sostenuto da questo studio legale,  che il ca squamoso della laringe presentato dal lavoratore doveva essere considerato come tecnopatia (malattia professionale) , in quanto l’esposizione al rischio amianto aveva ha con altri rischi estranei al lavoro e dunque in rapporto concausale.

Il congiunto dei ricorrenti, deceduto per carcinoma polmonare , aveva svolto l’attività di pulitore addetto alla rimozione dei rifiuti e dello spazzamento dell’area portuale di competenza dell’ex Consorzio Autonomo del Porto di Napoli con continua esposizione ad amianto.

Elemento costitutivo della presenza di un rischio generico di esposizione ad amianto per I lavoratori addetti all’interno dell’area portuale era costituito dalle operazioni di carico e scarico di amianto che avvenivano nel porto di Napoli.

E’ stato infatti documentato da questo studio legale che nel Porto di Napoli sono avvenute significative operazioni portuali riguardanti l’importazione provenienti dai seguenti paesi: Sud Africa, Canada, URSS. Tali operazioni avvenivano in un primo tempo con carichi alla rinfusa di minerale, successivamente attraverso contenitori in iuta, che rilasciavano abbondanti quantità di polveri nelle operazioni di scarico e solo da ultimo attraverso contenitori in plastica, che spesso si rompevano durante le operazioni di scarico.

La sentenza (che è possibile visualizzare sul sito : avvocatofrancescogentile.com) ha condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno terminale, trasmissibile jure hereditatis, e al risarcimento jure proprio in favore dei congiunti del lavoratore.

sentenza Autorità Portuale di Napoli

A Napoli, come in altre aree della Campania, è presente un numero significativo di tubazioni fognarie e acquedotti realizzate con amianto-cemento, conosciuto anche come Eternit.

Si tratta di circa 112 km di condotte, che rappresentano una consistente parte dell’intera rete fognaria del capoluogo campano.

Il lavoratore aveva svolto le mansioni di fognatore a partire dagli anni ’70 alle dipendenze del Comune di Napoli e l’attività lavorativa   consisteva nella verifica dell’integrità e del funzionamento del sistema fognario, nella pulizia dello stesso, nella rimozione dei depositi di liquami, nel paleggio mediante zappe di materiali sedimentato al fine di rimuovere le ostruzioni. Qualora il tubo di Eternit (composto da una miscela di cemento ed amianto) ostruiva il deflusso delle acque, il lavoratore, unitamente agli altri componenti della squadra, provvedeva a rompere il tubo con un martello e a ridurlo in pezzi piccoli. Sovente le tubature fognarie erano deteriorate e gli interventi di taglio e/o manipolazione delle stesse avveniva senza l’adozione di specifiche misure di prevenzione e sicurezza.

 

A seguito dell’attività lavorativa e dell’esposizione all’amianto, lo stesso contraeva un carcinoma polmonare che ne determinava il decesso.

La sentenza in oggetto, depositata ai primi del mese di giugno 2026, accoglieva integralmente le richieste formulate da questo studio, e riconosceva sia il danno terminale che il danno jure proprio in favore dei congiunti superstiti.SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI