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Giurisprudenza

risarciti i familiari di operaio della Fincantieri deceduto per mesotelioma pleurico

La sentenza, che si allega, che ha condannato la FINCANTIERI di Castellammare di Stabia a risarcire gli eredi di un operaio deceduto per mesotelioma pleurico (quasi un milione di euro), affronta diverse questioni di natura giuridica.

Innanzitutto viene rigettata la richiesta di inammissibilità del ricorso per una precedente conciliazione del dante causa dei ricorrenti per una patologia asbesto-correlata.

Difatti, la conciliazione invocata dalla FINCANTIERI  non poteva comprendere i danni non ancora manifestatisi e che non potevano essere previsti in mancanza di elementi obiettivi attuali, per cui, necessariamente, gli stessi potevano essere fatti valere successivamente.

Per danni futuri si intendono tutte le conseguenze patrimoniali e non che si produrranno nel tempo con riferimento ad un evento dannoso che si è già verificato. Infatti, qualora si manifestassero ulteriori danni dopo aver transatto la lite con la controparte, il danneggiato ha diritto ad ottenere il risarcimento per quest’ultimi soltanto se considerati non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione, anche se questa abbia previsto l’estinzione del diritto al risarcimento anche dei danni futuri (sentenze della Cassazione numeri 7215 del 1997 e 5576 del 1984).

Si afferma, inoltre, la competenza funzionale del Giudice del lavoro per le domande di risarcimento di tutti i danni subiti dai familiari della vittima di malattia professionale, anche per quelli jure proprio, in un unico procedimento, sulla base dell’art.409 1° c.p.c.

La domanda di risarcimento dei danni, anche quelli jure proprio, ha quale unico antecedente il contratto di lavoro, l’utilizzo non cautelato dell’amianto, che ha provocato la lesione della salute nei confronti del lavoratore e altri pregiudizi che gli eredi hanno subito direttamente, e per i quali chiedono l’integrale risarcimento.

La giurisprudenza si rivolge verso la più ampia oggettivazione del criterio di competenza funzionale del Giudice del lavoro, anche con specifico riferimento al n.1 dell’art.409 c.p.c.: non occorre che le parti in causa siano quelle del contratto, è sufficiente che la domanda abbia come antecedente il rapporto di lavoro, senza che sia necessaria la sussistenza di un contratto di lavoro, né che il processo si svolga tra le stesse parti (Cass. Sent. 17092/2012).

Sulla scorta del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la sentenza ha ritenuto, inoltre, che il danno terminale non è sovrapponibile alla tutela indennitaria dell’INAIL.

Trattasi di danni che non sono riconducibili alla copertura assicurativa e che possono definirsi, per comodità di sintesi, complementari: per essi non opera l’esonero del datore di lavoro di cui al primo comma dell’art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e, quindi, gli stessi andranno risarciti secondo le comuni regole della responsabilità civile, anche in punto di presunzione di colpa ( Cass. 22021/2022).Sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 3.10.2024

21 Ottobre 2024
https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png 0 0 Francesco Gentile https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png Francesco Gentile2024-10-21 12:24:432024-10-21 12:24:43risarciti i familiari di operaio della Fincantieri deceduto per mesotelioma pleurico
Giurisprudenza, News

Revisione delle tabelle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18/11/2023, entrando in vigore il giorno successivo, la Nuova Tabella delle Malattie Professionali di cui al Decreto del Ministero del Lavoro di concerto col Ministero della Salute del 10/10/2023.

In particolare, per le patologie da sovraccarico biomeccanico è stata modificata la definizione della lavorazione nociva: il “non occasionale” diventa “abituale e sistematico” e per l’arto superiore è stato introdotto, oltre alla ripetitività del movimento, l’ “uso di forza”.

Difatti per il riconoscimento della natura professionale di patologie da sovraccarico biomeccanico occorreva che  “l’adibizioneallelavorazioni” fosse avvenuta inmanieranonoccasionalee/oinmanieraprolungata.

E per definire ulteriormente e in modo certo il campo per il riconoscimento dimalattia professionale, era intervenuta la Corte di Cassazione con l’indicazioneche“l’adibizione alla lavorazione può ritenersi non occasionale quandocostituisca una componente abituale e sistematica dell’attività professionaledell’assicurato e sia dunque intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto aprestare”. Ed ancora è stato chiarito che la “lavorazione prolungata” è quellasvolta“inmododuraturo,perunperiododitemposufficientementeidoneoa causarelapatologia.”

Nella circolare INAIL n. 47/2008, che ha accompagnato tali tabelle, proprio inriferimento alle malattie muscolo-scheletriche si riporta “… sono state introdottelemalattiemuscoloscheletrichecausatedasollecitazionibiomeccaniche,aseguito di movimenti ripetuti e/o posture incongrue dell’arto superiore, del ginocchio e della colonna vertebrale; pertali patologie è previsto che la presunzione legale operi quando l’adibizione alle lavorazioni indicate avvenga in maniera non occasionale e/o prolungata.Al riguardo, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, l’adibizione alla lavorazione può ritenersi nono ccasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell’attività professionale dell’assicurato e sia dunque intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare. Accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che l’assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia”.

La modifica intervenuta con le nuove tabelle recepisce l’indicazione della Suprema Corte, con l’aggiunta dell’uso della forza.

17 Gennaio 2024
https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png 0 0 plumastudio https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png plumastudio2024-01-17 18:55:002024-10-14 17:50:56Revisione delle tabelle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura
Giurisprudenza, News

L’obesità è rilevante ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile.

L’obesità connessa ad un improprio regime dietetico assume la connotazione dell’infermità invalidante, ai fini del  riconoscimento della pensione, nel momento in cui la correzione richieda l’adozione di una terapia medica ed alimentare.
Per la Corte di Cassazione, ordinanza n. 4684/2022, “quanto detto assume maggiormente rilievo ove l’obesità venga in considerazioe unitamente ad altre patologie, come nel caso di specie, ove viene in rilievo un quadro clinico complessivo rilevante ai fini della condizione sanitaria di invalidità civile“.
Per giurisprudenza costente, “ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità, la obesità, in quanto malattia permanente, ancorché non irreversibile, se di grado rilevante e concomitante con altre malattie ed alterazioni funzionali, deve essere valutata in un contesto complessivo e globale di tutte le manifestazioni patologiche, per stabilirne l’incidenza sulla capacità di lavoro e di guadagno”.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4684/2022

3 Novembre 2023
https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png 0 0 plumastudio https://www.avvocatofrancescogentile.com/wp-content/uploads/2024/10/logo-gentile.png plumastudio2023-11-03 09:54:002024-10-14 17:43:08L’obesità è rilevante ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile.
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  • Indennità di accompagnamento1 Luglio 2026 - 12:45
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